FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.261/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SETTI HELLAS VERONA FC SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 199 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Maurizio SETTI, e della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
MAURIZIO SETTI, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Hellas Verona F.C. S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Reda Belahyane e alla cessione del calciatore Bruno Augustin Amione, nonché per aver sottoscritto appositi mandati di rappresentanza, rispettivamente nelle date 23 gennaio 2024 e 28 gennaio 2024, con il Sig. Juan Pablo Pachon Chaves, all’epoca dei fatti soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel predetto Registro;
HELLAS VERONA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Maurizio Setti, tesserato all’epoca dei fatti come Amministratore unico della società Hellas Verona F.C. S.P.A., così come descritto nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio SETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Maurizio SETTI, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.