FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.264/AA del 12/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI TORO SS AUDACE CERIGNOLA SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 354 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Elio DI TORO e della società SS AUDACE CERIGNOLA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ELIO DI TORO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Direttore Sportivo della società S.S. Audace Cerignola S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso nel corso di una intervista concessa alla testata giornalistica “ANTENNA SUD” al termine della gara Taranto vs Cerignola - disputata in data 11 novembre 2024, valevole per la 14°giornata di andata del campionato di Serie C Gruppo C della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 1-0, espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri degli ufficiali di gara cui era stata affidata la direzione dell’incontro de quo, nonché, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

SS AUDACE CERIGNOLA SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Elio Di Toro;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio DI TORO e dal Sig. Nicola GRIECO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS AUDACE CERIGNOLA SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Elio DI TORO, e di € 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS AUDACE CERIGNOLA SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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