FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.265/AA del 13/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VERZINI MARRONE ASD ARES CALCIO VERONA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 73 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Adriano VERZINI, Martin MARRONE, e della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADRIANO VERZINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ares Calcio Verona, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Veneto ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dell’art. 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al Sig. Marrone Martin, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico;

MARTIN MARRONE, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società A.S.D. Ares Calcio Verona, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto, nelle stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Ares Calcio Verona militante in Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. ARES CALCIO VERONA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Martin MARRONE e Adriano VERZINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Adriano VERZINI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Martin MARRONE, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ARES CALCIO VERONA; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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