FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.276/AA del 20/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIANCO POLISPORTIVA AUDACE DECOLLATURA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo BIANCO, e della società POL. D. AUDACE DECOLLATURA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANCARLO BIANCO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POL. D. AUDACE DECOLLATURA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un comunicato stampa apparso in data 4.11.2024 sulla pagina “Facebook” della società rappresentata, successivamente pubblicato dalla testata giornalistica online “lametino.it”, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e della reputazione propri della classe arbitrale;
POL. D. AUDACE DECOLLATURA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo BIANCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. AUDACE DECOLLATURA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo BIANCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. AUDACE DECOLLATURA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.