FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.277/AA del 20/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARSICANO TROCCOLI SC PORTO INFRESCHI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenza MARSICANO, Josè TROCCOLI e della società ASD SC PORTO INFRESCHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZA MARSICANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Porto Infreschi, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 2, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società S.C. Porto Infreschi, omesso di provvedere al tesseramento per l'attività di calcio a 5 del calciatore sig. M.I. nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nella fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi alle gare S.C. Porto Infreschi – Futsal pietro Villani del 12.2.2024, S.C. Porto Infreschi – Santa Marina del 27.2.2024 ed S.C. Porto Infreschi – Le Cavalline del 24.3.2024, tutte valevoli per il girone A del campionato di Calcio a 5 Under 17 Provinciali;

JOSE’ TROCCOLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. Porto Infreschi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri S.C. Porto Infreschi – Futsal pietro Villani del 12.2.2024, S.C. Porto Infreschi – Santa Marina del 27.2.2024 ed S.C. Porto Infreschi – Le Cavalline del 24.3.2024, tutti valevoli per il girone A del Campionato di Calcio a 5 Under 17 Provinciali, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società F.C. Porto infreschi nelle quale è indicato il nominativo del calciatore sig. M.I., attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso per l'attività di calcio a 5;

 ASD SC PORTO INFRESCHI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Vincenza MARSICANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SC PORTO INFRESCHI, e dal Sig. Josè TROCCOLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Vincenza MARSICANO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Josè TROCCOLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontrarsi nel Campionato di competenza per la società ASD SC PORTO INFRESCHI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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