FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.278/AA del 20/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ESCIUA SINATTI US LIVORNO 1915 SSDRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Joel ESCIUA, Manuel SINATTI e della società US LIVORNO 1915 SSDRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

JOEL ESCIUA, all’epoca dei fatti amministratore unico della società Livorno 1915 S.S.D.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito che il sig. Manuel Sinatti, dirigente della società Livorno 1915 S.S.D.R.L., nel corso della stagione sportiva 2024-2025, quantomeno fino al 15.9.2024 come anche da distinte delle gare Livorno 1915-Zenith Prato del 24.8.2024 e Livorno 1915-Grosseto del 31.8.2015, valevoli per i preliminari di Coppa Italia, e Livorno 1915-Sporting Trestina del 15.9.2024, valevole per il girone E del campionato di Serie D, svolgesse la funzione ed attività di preparatore atletico della squadra della propria società di appartenenza, militante nella categoria Serie D, pur non essendo il predetto iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e pertanto sprovvisto della necessaria qualifica;

MANUEL SINATTI, all’epoca dei fatti dirigente della società Livorno 1915 S.S.D.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2024-2025, quantomeno fino al 15.9.2024 come anche da distinte delle gare Livorno 1915-Zenith Prato del 24.8.2024 e Livorno 1915-Grosseto del 31.8.2015, valevoli per i preliminari di Coppa Italia, e Livorno 1915-Sporting Trestina del 15.9.2024, valevole per il girone E del campionato di Serie D, la funzione ed attività di preparatore atletico della squadra della società Livorno 1915 S.S.D.R.L., militante nella categoria Serie D, pur non essendo il predetto iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e pertanto sprovvisto della necessaria qualifica;

US LIVORNO 1915 SSDRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Joel Esciua, amministratore unico, e Manuel Sinatti, dirigente;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joel ESCIUA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US LIVORNO 1915 SSDRL, e dal Sig. Manuel SINATTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Joel ESCIUA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Manuel SINATTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US LIVORNO 1915 SSDRL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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