FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.279/AA del 07/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GUARIENTO SP POZZONOVO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 141 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Bernardo GUARIENTO e della società SP POZZONOVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

BERNARDO GUARIENTO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.P. Pozzonovo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società A.C.D. La Rocca Monselice al fine di convincerli a tesserarsi per la società S.P. Pozzonovo nella stagione sportiva 2024 – 2025; in particolare per avere lo stesso contattato il padre del calciatore sig. J. S., tesserato per la A.C.D. La Rocca Monselice, ed avere poi incontrato entrambi il giorno 9.6.2024 prospettando al calciatore la possibilità di giocare, dopo il primo anno di tesseramento per la S.P. Pozzonovo, in prima squadra (in una categoria superiore a quella in cui milita la A.C.D. La Rocca Monselice), garantendogli che avrebbe giocato come regista titolare della squadra per tutta la stagione e promettendogli assistenza sanitaria gratuita in caso di infortunio oltre all’iscrizione gratuita ed alla fornitura, sempre gratuita, di tutto il materiale tecnico; nonché per avere contattato il giorno 29.5.2024 il giovane calciatore M. Z., tesserato per la A.C.D. La Rocca Monselice, chiedendogli di partecipare ad un provino per la società S.P. Pozzonovo e pronunciando la frase “non sai cosa ti perdi” alla risposta negativa da parte del calciatore;

SP POZZONOVO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Bernardo Guariento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bernardo GUARIENTO e dal Sig. Giancarlo Zanchi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SP POZZONOVO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bernardo GUARIENTO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SP POZZONOVO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it