FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.280/AA del 07/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE MARCO CARRINO US SAVAL MADDALENA ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 212 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Pio DE MARCO, Salvatore CARRINO, e della società US SAVAL MADDALENA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIO DE MARCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 46, comma 2, del Regolamento della Lega Dilettanti per avere lo stesso nel mese di luglio 2024 unitamente al sig. Salvatore Carrino all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., condotto una trattativa e raggiunto un accordo con il sig. Franco Morbioli, dirigente tesserato per la società P.G.S. Concordia, per l’acquisizione in prestito dalla P.G.S. Concordia alla società U.S. Saval Maddalena A.S.D. del calciatore sig. Filippo Ghirlanda a fronte di un corrispettivo di euro 400,00;

SALVATORE CARRINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in vi autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 46, comma 2, del Regolamento della Lega Dilettanti per avere lo stesso nel mese di luglio 2024, unitamente al sig. Pio De Marco presidente della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., condotto una trattativa e raggiunto un accordo con il sig. Franco Morbioli, dirigente tesserato per la società P.G.S. Concordia, per l’acquisizione in prestito dalla P.G.S. Concordia alla società U.S. Saval Maddalena A.S.D. del calciatore sig. Filippo Ghirlanda a fronte di un corrispettivo di euro 400,00;

US SAVAL MADDALENA ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Pio De Marco ed il sig. Salvatore Carrino;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pio DE MARCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SAVAL MADDALENA ASD, e dal Sig. Salvatore CARRINO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pio DE MARCO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Salvatore CARRINO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società US SAVAL MADDALNA ASD;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it