FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.282/AA del 15/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARRER TALARICO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano CARRER e Jacopo TALARICO, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO CARRER, all’epoca dei fatti Presidente Sezione A.I.A. di Alba-Bra, in violazione dell’art. 42, comma 1, e dell'art. 23, comma 3, lett. l), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, I e II capoverso del Codice Etico e di comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere omesso, dopo essere venuto a conoscenza della infrazione regolamentare commessa dall’A.E. Jacopo Talarico – che aveva falsamente dichiarato di non essere in situazione di doppio tesseramento e che conseguentemente aveva diretto gare relative a gironi di competizioni in cui era presente la società A.S.D. Bandito Sportgente per la quale il Sig. Talarico era tesserato quale calciatore - omesso di segnalarla prontamente alla Procura Federale;
JACOPO TALARICO, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo in forza alla Sezione di Alba-Bra, nonché calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente, in violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3, lett. h), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, I e II capoverso, 6.1, III capoverso del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere in occasione della compilazione del Modulo Unico Iscrizione Nuovo Associato da lui redatto in data 23.10.2023 ed in particolare nella Dichiarazione Sostitutiva di Possesso dei Requisiti, falsamente dichiarato “di non essere tesserato quale calciatore”, nonché per aver dichiarato nella compilazione della propria scheda anagrafica personale sulla piattaforma A.I.A. Sinfonia4You di non essere in condizione di doppio tesseramento, benché fosse invece per la stagione sportiva 2023-2024 tesserato per la A.S.D. Bandito Sportgente; in violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 4 lett. n) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, I e II capoverso del Codice Etico e di comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere, nella stagione sportiva 2023-2024, diretto n. 5 gare relative a gironi di competizioni in cui era presente la società A.S.D. Bandito Sportgente per la quale era tesserato in qualità di calciatore, ed in particolare le gare Salice – Polisportiva Montalese del 12.11.2023, valevole per il campionato Under 14 Provinciale girone A, Albese Calcio - Sant’Albano del 19.11.2023, valevole per il campionato Under 15 Provinciale girone B, Cheraschese 1904 – Salice del 03.12.2023, valevole per il campionato Under 14 Provinciale girone A, Salice – Accademia Alba Calcio del 09.03.2024, valevole per il campionato Under 14 Provinciale girone A e Dogliani Calcio – Carmagnola del 23.03.2024, valevole per il campionato Under 15 Provinciale girone B;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano CARRER e Jacopo TALARICO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Stefano CARRER, e di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Jacopo TALARICO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.