FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.283/AA del 15/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTONELLO ASD VIP C5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fulvio ANTONELLO e della società A.S.D. V.I.P. C5, avente ad oggetto la seguente condotta:
FULVIO ANTONELLO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. V.I.P. C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere indebitamente e reiteratamente preteso e ottenuto nel mese di gennaio 2024 il pagamento di € 1.000,00 dal Presidente della società ASD Royal Team Lamezia, militante nel campionato di Serie A di Calcio a 5 Femminile, sig. Nicola Mazzocca, in occasione del trasferimento della calciatrice Federica De Sarro dalla A.S.D. V.I.P. C5 alla società ASD Royal Team Lamezia; A.S.D. V.I.P. C5, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato in qualità di presidente e legale rappresentante il Sig. Fulvio Antonello;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio ANTONELLO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. V.I.P. C5;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fulvio ANTONELLO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. V.I.P. C5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.