FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.284/AA del 15/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TAGLIACCICA ASD VALLE DEL SALTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 426 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Massimo TAGLIACCICA e della società A.S.D. VALLE DEL SALTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO TAGLIACCICA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle del Salto, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, dopo la gara Valle del Salto – Castel Madama disputata il 30.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Rieti, a mezzo di un “post” pubblicato in pari data sulle “pagine” della società Valle del Salto dei social network “facebook” ed “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro appena citato;
A.S.D. VALLE DEL SALTO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Massimo Tagliaccica;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo TAGLIACCICA in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VALLE DEL SALTO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimo TAGLIACCICA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE DEL SALTO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.