FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.287/AA del 17/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUSSI MIDDEI COCCIA PERCONTI ASD PRO CALCIO CECCHINA ASD APRILIA ASDP VIGOR PERCONTI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giampiero BUSSI, Diego MIDDEI, Daniele COCCIA, Maurizio PERCONTI e delle società A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, A.S.D. CITTÀ DI APRILIA e A.S.D.P. VIGOR PERCONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIAMPIERO BUSSI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Calcio Cecchina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere consentito, e comunque non impedito, che la società dallo stesso rappresentata organizzasse e realizzasse il torneo “12° Trofeo Plinio Middei”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Cecchina (Roma) dal 6 maggio 2024 al 20 giugno 2024, riservato alle categorie Esordienti 2011 e 2012, Pulcini 2013 e 2014 e Primi Calci 2015 e 2016, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi Federali;
DIEGO MIDDEI, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società A.S.D. Pro Calcio Cecchina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato e realizzato il torneo “12° Trofeo Plinio Middei”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Cecchina (Roma) dal 6 maggio 2024 al 20 giugno 2024, riservato alle categorie Esordienti 2011 e 2012, Pulcini 2013 e 2014 e Primi Calci 2015 e 2016, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi Federali;
DANIELE COCCIA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Città di Aprilia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “12° Trofeo Plinio Middei”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Cecchina (Roma) dal 6 maggio 2024 al 20 giugno 2024, al quale ha partecipato la squadra Esordienti 2012 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;
MAURIZIO PERCONTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Vigor Perconti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “12° Trofeo Plinio Middei”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Cecchina (Roma) dal 6 maggio 2024 al 20 giugno 2024, al quale hanno partecipato le squadre Esordienti 2011 e Primi Calci 2015 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;
A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Giampiero Bussi e Diego Middei all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; A.S.D. CITTÀ DI APRILIA e A.S.D.P. VIGOR PERCONTI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per le quali erano tesserati rispettivamente i Sig.ri Daniele Coccia e Maurizio Perconti all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giampiero BUSSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, dal Sig. Diego MIDDEI, dal Sig. Daniele COCCIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI APRILIA, dal Sig. Maurizio PERCONTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D.P. VIGOR PERCONTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giampiero BUSSI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Diego MIDDEI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Daniele COCCIA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio PERCONTI, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI APRILIA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D.P. VIGOR PERCONTI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.