F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0123/TFN – SD del 16 Gennaio 2025 (motivazioni) – ASD Littoriana Futsal C5 – Reg. Prot. 114/TFN-SD
Decisione/0123/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0114/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14404/1175pf2324/GC/SA/ep del 5 dicembre 2024, depositato il 10 dicembre 2024, nei confronti della società ASD Littoriana Futsal C5, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato in data 10 dicembre 2024, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale la società A.S.D. Littoriana Futsal C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Silviano Cascarini, Presidente della società all’epoca dei fatti, per rispondere del seguente capo di incolpazione: “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. A) n.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di dare notizia alle proprie tesserate, sigg.re Claudia Maria Silvi e Beatrice Bellato, della loro convocazione presso la Procura Federale per i giorni 5 e 12 aprile 2024 a seguito di rituale convocazione da parte della Procura Federale”, formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini.
La fase istruttoria
In data 27 giugno 2024, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla responsabilità della società A.S.D. Littoriana Futsal C5 che avrebbe omesso di dare notizia alle proprie tesserate, sigg.re Claudia Maria Silvi e Beatrice Bellato, della loro convocazione presso la Procura Federale per i giorni 5 e 12 aprile 2024 a seguito di rituale convocazione da parte della Procura Federale” comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec alla società incolpata (Prot.32172/1175pf2324/GC/SA/ep).
L’attività istruttoria è consistita nell’esame dei vari atti acquisiti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa lo stralcio disposto in data 3.6.2024 dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto; gli estratti degli atti relativi al procedimento 727 pf23-24, quali il foglio censimento della società ASD Littoriana Futsal C5 per la stagione sportiva 2023-2024, la memoria difensiva del 21.5.2024, nonché il verbale di audizione del 15.6.2024 del sig. Silviano Cascarini, Presidente della società A.S.D. Littoriana Futsal C5.
Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Cascarini, in proprio e nella qualità, raggiungeva accordo con la Procura Federale ex art. 126 CGS, pubblicato nel CU FIGC n. 66/AA dell’8 agosto 2024.
Tale accordo non veniva rispettato dalla società, per cui, con CU FIGC n. 222/AA del 19.11.2024, ne veniva dichiarata la risoluzione.
Conseguentemente, la società veniva deferita con atto datato 5 dicembre 2024, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 9 gennaio 2025 e la convocazione veniva notificata a mezzo pec, in data 11 dicembre 2024.
Il dibattimento
All’udienza del 9 gennaio 2025 è comparso l’avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità della deferita e per l’irrogazione alla società dell’ammenda pari ad euro 266,00 (duecentosessantasei/00).
Nessuno è comparso per la società deferita né è stata depositata alcuna memoria difensiva in tale sede.
La decisione
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della società deferita giacché la violazione contestata risulta provata per tabulas.
In particolare, dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese dal sig. Silviano Cascarini, Presidente della società A.S.D. Littoriana Futsal C5, è emerso che la mancata presentazione delle calciatrici sigg.re Claudia Maria Silvi e Beatrice Bellato, innanzi alla Procura Federale, per essere ascoltate a seguito di rituale convocazione per i giorni 5 e 12 aprile 2024, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, è riconducibile alla sola responsabilità della società A.S.D.
Littoriana Futsal C5, la quale ha omesso di dare alle proprie tesserate notizia della loro convocazione.
Difatti, nel corso della propria audizione dinnanzi la Procura Federale, il sig. Silviano Cascarini, ha dichiarato: “Non siamo abituati come società a controllare la pec della società giornalmente. Infatti, in data 13 aprile 2024 mi sono accorto delle convocazioni ricevute precedentemente sia per le giocatrici Bellato Beatrice e Silvi Claudia Maria come anche per il sig. Patriarca Lorenzo. Mi assumo completamente la responsabilità della mancata comunicazione ai tesserati”.
In esito a quanto rappresentato, il Tribunale ritiene equo doversi irrogare la sanzione, per la violazione posta in essere, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Littoriana Futsal C5 la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Carlo Sica
Depositato in data 16 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai