F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0124/TFN – SD del 16 Gennaio 2025 (motivazioni) – ASD Gioiese 1918 – Reg. Prot. 120/TFN-SD

Decisione/0124/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0120/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15057/791pf2324/GC/fm del 17 dicembre 2024 nei confronti della società ASD Gioiese 1918, la seguente

DECISIONE

Con atto del 17 dicembre 2024, depositato lo stesso il giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società ASD Gioiese 1918 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Cesare Raso al momento della commissione dei fatti così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini “Sig. Cesare Raso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Gioiese 1918: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore dei portieri Sig. Antonio La Serra, all’allenatore Sig. Graziano Nocera ed all'allenatore in seconda Sig. Domenico Quattrone, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 34.68, con lodo prot. 34.62 e con lodo prot. 34.51, tutti pubblicati con C.U. n. 6/2023, e comunicati alla Società con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 20.12.2023, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce”.

La fase istruttoria

In data 4 marzo 2024 la Procura Federale, a seguito di una nota del 6 febbraio 2024 inviatale dal Dipartimento Interregionale della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 791pf23-24 avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Gioiese 1918 delle somme dovute ai tecnici Antonio La Serra, Graziano Nocera e Domenico Quattrone nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”.

Con la richiamata nota il Dipartimento Interregionale rimetteva alla Procura Federale copia dei tre lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale in merito alle vertenze instaurate a seguito delle denunce presentate dei tecnici sigg.ri Antonio La Serra, Graziano Nocera e Domenico Quattrone per il mancato pagamento di quanto loro contrattualmente spettante. Allegava altresì copia della comunicazione inviata alla società circa l’esito di ogni singolo lodo comunicando che l’adempimento a quanto deciso andava ottemperato nel termine perentorio di trenta giorni, pena sanzioni e penalizzazioni in classifica.

Concluse le indagini di rito, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusioni delle indagini al Presidente della società ASD Gioiese 1918, sig. Cesare Raso, e alla società stessa per responsabilità diretta, contestando l’omesso pagamento delle somme dovute ai tesserati in conseguenza dei lodi.

La società concordava con la Procura Federale una sanzione ai sensi dell'art. 126 del CGS nel mentre il Presidente veniva deferito a questo Tribunale che definiva il giudizio con la decisione n. 54 TFNSD 2024-2025 dell’11-16 settembre 2024 con la quale, ritenuta accertatane la responsabilità, irrogava al sig. Raso la sanzione dell’inibizione per mesi otto.

Tuttavia l’ASD Gioiese 1918 non ottemperava al pagamento della sanzione pecuniaria prevista negli accordi ex art. 126 CGS raggiunti con la Procura Federale e recepiti dal Presidente Federale di talché la Segreteria della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 216/AA del 19 novembre 2024 dava atto, per il seguito di competenza della Procura Federale “dell’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla Società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024”.

In conseguenza di ciò l’Ufficio requirente, con atto del 17 dicembre 2024, deferiva innanzi a questo Tribunale la società ASD Gioiese 1918 ascrivendo alla stessa le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava pertanto, per la discussione, l’udienza del 14 gennaio 2025.

Nessuna delle parti depositava memorie, tuttavia in data 13 gennaio 2025 veniva versato in atti un accordo ex art. 127 del CGS che prevedeva l’irrogazione, alla società deferita, della sanzione iniziale di euro 1.200,00 di ammenda e di 3 punti di penalizzazione poi ridotti, in funzione dell’accordo raggiunto, a euro 800,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

L’udienza del 14.01.2025

All’udienza anzidetta, tenutasi in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto del giorno 1 luglio 2024 del Presidente del Tribunale, erano presenti l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’Avv. Sergio Zumbo in rappresentanza della ASD Gioiese 1918.

Il Tribunale, dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, comunicava alle parti di non ritenere congrue le sanzioni indicate nell’accordo ex art. 127 CGS e pertanto non ne dichiarava l’efficacia. Dopo aver esposto oralmente alle parti le ragioni della propria decisione, disponeva procedersi oltre.

Il rappresentante della Procura Federale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione alla ASD Gioiese 1918 della sanzione di punti tre di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

L’Avv. Zumbo, per la società deferita, dopo aver illustrato la particolarità del caso e aver evidenziato che l’accordo ex art. 126 del CGS non era stato rispettato per mera dimenticanza, si rimetteva alla decisione del Tribunale chiedendo, comunque, che l’Organo giudicante contenesse la sanzione in soli due punti di penalizzazione.

La decisione

Ritiene il Collegio che, come rappresentato alle parti nel corso del dibattimento, l’accordo raggiunto fra la società deferita e la Procura Federale non possa essere dichiarato efficace in quanto contrario, sia in tema di ammenda che di punti di penalizzazione, all’indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale, indirizzo peraltro condiviso dalla Corte Federale d’Appello.

In merito all’irrogazione dell’ammenda, con riguardo alla fattispecie in esame (mancato pagamento a tesserati, nel termine perentorio di trenta giorni, di somme di denaro accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo arbitrale), rileva il Collegio che la norma di riferimento, sotto il profilo sanzionatorio, è il sesto comma dell’art. 31 del CGS che, per quanto qui di interesse, prevede che  “Il mancato pagamento … comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Appare quindi di palmare evidenza che la sanzione dell’ammenda non è prevista dal legislatore federale e non potrà quindi essere irrogata.

In tema di punti di penalizzazione osserva il Tribunale che la sanzione edittale di cui al citato articolo del CGS è di uno o più punti di penalizzazione in classifica. Tale previsione riguarda, ovviamente, ogni “mancato pagamento” con la conseguenza che ove si proceda, per economia di giudizio, alla contestazione, in unico atto di deferimento, di plurimi mancati pagamenti, i punti di penalizzazione dovranno essere, al minimo, tanti quante sono le violazioni contestate. Nella fattispecie i mancati pagamenti contestati sono tre (somme dovute ai tecnici Antonio La Serra, Graziano Nocera e Domenico Quattrone) con la conseguenza che i punti di penalizzazione dovranno essere come minimo tre, non frutto di una valutazione complessiva ma risultato di una mera sommatoria matematica dove un punto di penalizzazione per ciascuna violazione porta al risultato, come detto, di tre punti. Ciò significa che non essendo possibile frazionare i singoli punti di penalizzazione secondo le modalità di cui agli artt. 126 e 127 del CGS, la sanzione finale non potrà essere inferiore a tre punti di penalizzazione.

Passando all’esame del merito, il Collegio rileva come la società deferita è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento omissivo del suo Presidente sig. Cesare Raso che non ha provveduto, nei termini perentori previsti, al pagamento di quanto statuito dal Collegio Arbitrale. Tale comportamento risulta accertato con la decisione n. 54 TFNSD 2024-2025 dell’11-16 settembre 2024, non impugnata e passata in giudicato, con la conseguenza che deve altrettanto accertata la responsabilità della Società.

Peraltro il ritardo nei pagamenti di quanto determinato dai lodi arbitrali de quibus non è mai stato in contestazione, come non è in contestazione l’omesso pagamento della sanzione pecuniaria concordata ai sensi dell’art. 126 del CGS, frutto, a detta dalla stessa difesa della deferita durante il dibattimento, di mera dimenticanza, nel mentre la sanzione relativa all’irrogazione della penalizzazione di due punti in classifica risulta essere stata applicata come emerge dall’esame della classifica ufficiale del Campionato di Eccellenza, Girone A, del C.R. Calabria dove milita la società deferita.

Tuttavia, alla luce di quanto stabilito dal C.U. n. 216/AA del 19 novembre 2024 circa “… l’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla Società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024” la penalizzazione di due punti in classifica già applicata all’ASD Gioiese 1918 dovrà essere annullata e sostituita dalla sanzione di cui in dispositivo, irrogata nel rispetto delle norme in precedenza citate e con i criteri dianzi esplicitati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, preso atto della risoluzione dell'accordo ex art. 126 CGS, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024, venute meno le sanzioni ivi previste, irroga alla società ASD Gioiese 1918 la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                 Carlo Sica  

 

Depositato in data 16 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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