F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0126/TFN – SD del 17 Gennaio 2025 (motivazioni) – ASD Meran Women – Reg. Prot. 118/TFN-SD

Decisione/0126/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0118/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14952/598pf23–24/GC/SA/fm del 12 dicembre 2024, depositato il 16 dicembre 2024, nei confronti della società ASD Meran Women, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel registro dei procedimenti in data 8 gennaio 2024 al n. 598 pf 23-24, contestava a carico:

- del sig. Pietro Di Benedetto, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Meran Women, nonché, a decorrere dal 22.12.2023, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto l’accordo datato 10.12.2023, denominato “Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro”, impegnandosi a sottacere ed a non far trapelare, anche mediante la sottoscrizione di appositi “patti di riservatezza” da parte delle calciatrici tesserate per la società ASD Meran Women, ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle “vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici” emerse antecedentemente alla data di sottoscrizione del predetto accordo (10.12.2023), subordinando, dunque, il proprio ingresso all’interno della predetta compagine societaria al rispetto di tale condizione; nonché per avere lo stesso, con il medesimo accordo datato 10.12.2023, condizionato l’acquisizione da parte dello stesso della ASD Meran Women alla rinuncia da parte dell’allora presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig.ra Sabine Volgger, dell’esposto avente ad oggetto “Minacce e ricatti da parte del gruppo squadra” di cui alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND in data 12.12.2023;

- della sig.ra Sabine Volgger, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meran Women ed attualmente soggetto non tesserato, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa sottoscritto per accettazione l’accordo datato 10.12.2023 denominato “Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro”, impegnandosi a sottacere ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle “ vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici” emerse antecedentemente alla data della sua sottoscrizione (10.12.2023); nonché per avere la stessa, in ottemperanza alla propria adesione alle condizioni di cui all’accordo datato 10.12.2023, sottoscritto e trasmesso alla Procura Federale una lettera datata 20.1.2024 avente ad oggetto “Integrazione per esposto Procura Federale Meran Women”, richiedendo l’annullamento o l’archiviazione dell’esposto di cui alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND in data 12.12.2023;

- del sig. Andrea Campolattano, all’epoca dei fatti dirigente e responsabile della prima squadra con qualifica UEFA B tesserato per la società A.S.D. Meran Women, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, sino alla data del suo esonero dal ruolo di responsabile della prima squadra della società A.S.D. Meran Women, posto in essere comportamenti gravemente irriguardosi e minacciosi nei confronti di diverse calciatrice tesserate e dell’intero gruppo squadra della ASD Meran Women, consistiti nell’avere proferito, in occasione del ritiro estivo pre - campionato svoltosi nel mese di agosto 2023, all’indirizzo della calciatrice tesserata per la ASD Meran Women, sig.ra Anna Katharina Peer, la seguente testuale espressione: “ tu che cazzo ridi? Ti spacco un bicchiere in testa”; nonché, ancora, per avere lo stesso, in data 6.12.2023, proferito all’indirizzo dell’intero gruppo squadra della ASD Meran Women che aveva richiesto il suo allontanamento per i comportamenti manifestati nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, una frase del seguente tenore letterale: “ chi tira fuori più cose, io ne metto sotto terra almeno sette”; nonché ancora, per avere lo stesso, in data 8.12.2023, al fine di sollecitare l’uscita dallo spogliatoio della calciatrice sig.ra Chiara Tulumello, rivolto all’intero gruppo squadra la seguente testuale espressione: “ Se non esce subito la Tulumello, entro e faccio una strage”.

- della società A.S.D. Meran Women, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato all’epoca dei fatti del proprio presidente con poteri di rappresentanza, sig.ra Sabine Volgger e dei sigg.ri Pietro Di Bendetto ed Andrea Campolattano.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo: 1. la segnalazione del 12 dicembre 2023 pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND (con allegati richiesta dimissioni del sig. Andrea Campolattano, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Meran Women e rinuncia a disputare l’incontro Meran Women – Sudtirol del 10.12.2023, valevole per il campionato di Coppa Italia, sottoscritta dal Presidente della società ASD Meran Women, sig. Sabine Volgger); 2. l’integrazione della segnalazione del 22 gennaio 2023 pervenuta alla Procura Federale da parte della sig.ra Sabine Volgger, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Meran Women; 3. il foglio censimento della A.S.D. Meran Women per la stagione sportiva 2023 – 2024; 4. l’organigramma della A.S.D. Meran Women relativo alla stagione sportiva 2023 – 2024; 5. la variazione organigramma della A.S.D. Meran Women relativo alla stagione sportiva 2023 – 2024; 6. l’elenco calciatrici tesserate per la A.S.D. Meran Women per la stagione sportiva 2023 -2024; 7. la scheda di tesseramento del sig. Andrea Campolattano, allenatore UEFA B tesserato per la società A.S.D. Meran Women; 8. la dichiarazione “Integrazione per esposto Procura Federale Meran Women” sottoscritta in data 20.1.2024 dalla sig. Sabine Volgger, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Meran Women; 9. la documentazione integrativa pervenuta in data 27.2.2024 dal sig. Andrea Marcolini, dirigente tesserato per la A.S.D. Meran Women; 10. la richiesta atti presso la Tenenza del Comando dei Carabinieri di Merano del 28.2.2024; 11. la nota nr. 90/2 del 15.3.2024 pervenuta da parte della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Merano, a seguito di richiesta atti del 28.2.2024; 12. la richiesta atti presso la Tenenza del Comando dei Carabinieri di Merano del 22.3.2024; 13. la comunicazione pervenuta da parte del Settore Tecnico F.I.G.C. in data 4.4.2024 afferente la posizione di tesseramento del sig. Andrea Campolattano; 14. la richiesta di tesseramento tecnico relativa al sig. Andrea Campolattano; 15. l’esonero tecnico del sig. Andrea Campolattano decorrente dal 19.12.2023, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Meran Women in qualità di responsabile della prima squadra; 16. lo storico di tesseramento del sig. Andrea Campolattano; 17. l’esonero con effetto immediato del sig. Pietro Di Benedetto, all’epoca dei fatti team manager tesserato per la A.S.D. Meran Women ed attuale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, sottoscritto dal sig. Andrea Campolattano; 18. la documentazione pervenuta in data 8.3.2024 da parte del sig. Pietro di Benedetto, all’epoca dei fatti team manager tesserato per la A.S.D. Meran Women ed attuale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società a scioglimento della riserva assunta in sede di propria audizione del 7.3.2024; 19. la documentazione pervenuta in data 20.3.2024 da parte della sig.ra Nadine Nischler, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Meran Women, a scioglimento della riserva assunta in sede di propria audizione del 12.3.2024; 20. la documentazione pervenuta in data 3.4.2024 da parte della sig.ra Anna Katharina Peer, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Meran Women, a scioglimento della riserva assunta in sede di propria audizione del 12.3.2024; 21. le comunicazioni trasmesse a mezzo mail in data 4.4.2024 nell’interesse della sig.ra Anna Katharine Peer, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Meran Women, a scioglimento della riserva assunta in sede di propria audizione del 12.3.2024 e relativa documentazione audiovisiva allegata; 22. la documentazione pervenuta dal sig. Andrea Campolattano, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Meran Women a scioglimento della riserva assunta in sede di propria audizione del 23.4.2024 (numero 4 file audio relativi alla conversazione intercorsa con la segretaria del dipartimento Calcio Femminile, sig. Patrizia Cottini e accordo datato 10.12.2023 denominato “Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro” recante i termini e le condizioni per il subentro e l’acquisizione della predetta compagine societaria da parte dell’attuale presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Pietro Di Benedetto); 23. la corrispondenza wathsapp intercorsa tra il sig. Andrea Campolattano ed il sig. Pietro di Benedetto; 24. il verbale di audizione del sig. Andrea Marcolini, dirigente tesserato per la A.S.D. Meran Women, del 20.2.2024 e relativa documentazione allegata; 25. il verbale di audizione del sig. Pietro Di Benedetto, all’epoca dei fatti team manager tesserato per la A.S.D. Meran Women ed attuale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, del 7.3.2024; 26. il verbale di audizione della sig.ra Anna Katharina Peer, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la A.S.D. Meran Women, del 12.3.2024; 27. il verbale di audizione della sig.ra Nadine Nischler, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la A.S.D. Meran Women, del 12.3.2024; 28. il verbale di audizione del sig. Andrea Campolattano, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Meran Women, del 23.4.2024.

Esaminata l’attività istruttoria, la Procura riteneva che i deferiti fossero responsabili delle violazioni prima riportate.

La Procura riteneva provato il fatto che, a seguito di diverbi sorti in particolare tra la squadra e l’allenatore Campolattano, la presidente della società Sabine Volgger ed il dirigente della società Pietro Di Benedetto, avevano sottoscritto un accordo per il trasferimento della società a quest’ultimo, condizionandolo slealmente ad un patto di riservatezza sui diverbi intercorsi e, prevedendo, altresì, anche il “ritiro” del suddetto esposto inoltrato dalle presidente Sabine Volgger . Riteneva, altresì provato che l’allenatore Campolattano aveva in più occasione pronunciato frasi offensive e minacciose nei confronti delle giocatrici.

La Procura provvedeva, pertanto, al deferimento dei predetti soggetti.

A seguito del deferimento, i deferiti sigg.ri Sabine Volgger, Pietro Di Benedetto, Andrea Campolattano nonché la società A.S.D.

Meran Women presentavano richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice Giustizia Sportiva, che veniva accolta con C.U. n. 55/AA pubblicato il 29 luglio 2024.

A seguito del mancato pagamento dell’ammenda oggetto di applicazione, in data 19 novembre 2024, con C.U. della F.I.G.C. n. 219/AA, veniva dato atto della mancata ottemperanza al predetto accordo intervenuto con la società A.S.D. Meran Women con conseguente risoluzione dello stesso.

La Procura deferiva, pertanto, la società A.S.D. Meran Women, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabine Volgger, Pietro Di Benedetto ed Andrea Campolattano, come sopra descritti, su cui è chiamato a pronunciarsi con la presente decisione il Tribunale.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava quindi l’udienza di discussione del 14 gennaio 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 14 gennaio 2025 era presente l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale. Nessuno compariva per la società deferita.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con condanna della società alla sanzione di euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene che risulti provata la responsabilità della società deferita.

1) Per quanto riguarda la condotta ascritta alla Presidente, all’epoca dei fatti, Sabine Volgger, ed al sig. Di Pietro Benedetto, all’epoca dei fatti dirigente della società, nonché, a decorrere dal 22.12.2023, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, è in atti, e dunque documentalmente provato, che essi hanno sottoscritto un accordo datato 10.12.2023, denominato “Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro”, con la quale si impegnavano a sottacere ed a non far trapelare, anche mediante la sottoscrizione di appositi “patti di riservatezza” da parte delle calciatrici tesserate, ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle “vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici”, emerse antecedentemente alla data di sottoscrizione del predetto accordo.

Dall’accordo emerge, inoltre, che l’acquisizione della A.S.D. Meran Women da parte del sig. Pietro Di Benedetto era condizionata non solo al rispetto del descritto patto di riservatezza, ma anche alla rinuncia all’esposto da cui è scaturito il deferimento presentato dalla sig.ra Sabine Volgger, che la stessa ha tentato di effettuare attraverso l“Integrazione per esposto Procura Federale Meran Women” datata 20.1.2024, anch’essa in atti.

Risulta, dunque evidente la responsabilità di entrambi i deferiti che si obbligavano, e davano anche esecuzione, ad un patto stipulato in palese violazione dei doveri di correttezza e lealtà sportiva perché volto ad occultare fatti riprovevoli, potenzialmente di rilievo disciplinare, nonché a tentare scorrettamente, attraverso la lettera di “Integrazione per esposto…”, di indurre la Procura Federale ad archiviare il procedimento disciplinare nei confronti del sig. Campolattano conseguente all’esposto.

2) Anche la violazione ascritta ad Andrea Campolattano, quale allenatore e dirigente della società  ASD Meran Women risulta sussistente.

In particolare dalle audizioni del 12.3.2024 di Nadine Nischler e di Ana Khatharina Peer risulta che egli: - in occasione del ritiro estivo precampionato svoltosi nel mese di agosto 2023, pronunciava all’indirizzo della calciatrice tesserata per la ASD Meran Women, sig.ra Anna Katharina Peer, la seguente testuale espressione: “ tu che cazzo ridi? Ti spacco un bicchiere in testa”; - in data 6.12.2023, durante una riunione tecnica tra la squadra e lo staff tecnico, proferiva all’indirizzo dell’intero gruppo squadra della ASD Meran Women, che aveva richiesto il suo allontanamento per i comportamenti manifestati nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, la frase del seguente tenore letterale: “ chi tira fuori più cose, io ne metto sotto terra almeno sette”; - in data 8.12.2023, al fine di sollecitare l’uscita dallo spogliatoio della calciatrice sig.ra Chiara Tulumello, rivolgeva all’intero gruppo squadra la seguente testuale espressione: “ Se non esce subito la Tulumello, entro e faccio una strage”.

Si tratta di espressioni all’evidenza offensive ed intimidatorie che comportano la violazione ascritta al medesimo.

Accertata la responsabilità dei deferiti persone fisiche, deve ritenersi sussistere anche la responsabilità della società A.S.D. Meran Women considerazione del ruolo rivestita nell’ambito della medesima dai deferiti In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Meran Women la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 17 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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