F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0127/TFN – SD del 20 Gennaio 2025 (motivazioni) – Andrea Elvio Cavaliere e ASD AVC Vogherese 1919 – Reg. Prot. 122/TFN-SD

Decisione/0127/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0122/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Giorgia Marina Caccamo - Componente

Giammaria Camici - Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14971/1004pf2324/GC/GR/ff del 16 dicembre 2024, depositato il 18 dicembre 2024, nei confronti del sig. Andrea Elvio Cavaliere e della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 18 dicembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. Il sig. Andrea Elvio Cavaliere, allenatore Uefa C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore in prima, categoria Esordienti, e in qualità di dirigente per la società AVC VOGHERESE 1919:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 comma 1 e comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto attività di allenatore in occasione delle gare del campionato di Serie D, Girone A stagione sportiva 2023 – 2024, AVC Vogherese 1919 – Bra del 10 marzo 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, AVC Vogherese 1919 – Borgosesia del 24 marzo 2024 e Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, il tutto senza essere in possesso delle abilitazioni prescritte dal Comunicato Ufficiale n. 2 – 2023 – 2024 del Settore Tecnico;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 31 comma 5 e comma 6 del Regolamento Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2-2023/2024 del Settore Tecnico, per aver svolto attività di Massaggiatore in occasione delle gare del campionato di Serie D, Girone A stagione sportiva 2023 – 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, F.C. Vado – AVC Vogherese 1919 del 14 aprile 2024, Città di Varese – AVC Vogherese 1919 del 28 aprile 2024, come risultante dalle distinte ufficiali di gara, il tutto senza avere i requisiti e la iscrizione prescritti dall’art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico, così come confermato dallo stesso sig. Andrea Elvio Cavaliere in sede di audizione;

2. la società AVC VOGHERESE 1919 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Elvio Cavaliere e dal sig. Oreste Cavaliere, così come sopra riportati.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva a seguito della segnalazione effettuata dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio, con la quale si denunciava che la società AVC Vogherese 1919 avrebbe affidato l’incarico di allenatore in seconda della squadra militante in Serie D al sig. Andrea Elvio Cavaliere, privo della necessaria qualifica di allenatore UEFA B.

A seguito della ricevuta segnalazione, la Procura federale provvedeva ad iscrivere nel relativo registro, in data 19 aprile 2024, il procedimento disciplinare n. 1004 pf 23-24, avente ad oggetto: “Condotta della società AVC Vogherese 1919 per aver affidato l'incaricato di allenatore in seconda della squadra militante in Serie D al tecnico Andrea Elvio Cavaliere privo della necessaria qualifica”.

In sede istruttoria, la Procura acquisiva la nota della Associazione Italiana Allenatori Calcio, alcuni articoli di stampa dai quali si evinceva che nella partita disputata contro il Bra il 10.3.24, e nella partita disputata contro la Lavagnese il 17.3.24, il sig. Andrea Elvio Cavaliere avrebbe svolto il ruolo di allenatore, la distinta di gara relativa alla stagione 2023-2024 della Vogherese, un video pubblicato su youtube relativo alla gara Vogherese – Bra del 10 marzo 2024.

Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del sig. Marco Molluso, tesserato quale allenatore della Vogherese, del Presidente della società, sig. Oreste Cavaliere, nonché dello stesso Andrea Elvio Cavaliere.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 5 luglio 2024, la Procura Federale notificava al sig. Oreste Cavaliere, al sig. Andrea Elvio Cavaliere e alla società Vogherese 1919 l’avviso di conclusione delle indagini.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, gli incolpati concordavano con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 CGS.

Con Comunicato Ufficiale della FIGC n. 226/AA del 19.11.2024 veniva, tuttavia, dichiarata l’intervenuta risoluzione degli accordi conclusi con il sig. Andrea Elvio Cavaliere e con la società Vogherese 1919, in quanto gli stessi non avevano ottemperato alle obbligazioni assunte nei termini stabiliti dall’art. 126 CGS.

Di conseguenza la Procura Federale, in data 18 dicembre 2024, provvedeva a notificare agli incolpati l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

In data 11 gennaio 2025, si costituiva in giudizio, per conto del sig. Andrea Elvio Cavaliere e della società Vogherese 1919, l’Avv. Cesare Di Cintio, depositando una memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, una sanzione in misura ridotta tenuto conto del comportamento delle parti in fase d’indagine e della squalifica di due mesi già scontata da parte del sig. Andrea Elvio Cavaliere.

Il dibattimento

All’udienza del 14 gennaio 2025, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, nonché, per delega dell’Avv. Di Cintio, l’Avv. Francesca Auci in rappresentanza dei deferiti.

La Procura Federale, nel riportarsi al proprio atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Andrea Elvio Cavaliere, mesi 9 (nove) di squalifica, di cui 2 (due) già scontati; - per la società ASD AVC Vogherese 1919, euro 1.066,00 (millesessantasei/00) di ammenda.

L'Avv. Auci, nel riportarsi integralmente alle conclusioni della memoria difensiva depositata, precisava che nei video raccolti dalla Procura è stata mostrata una sola partita nella quale il sig. Cavaliere era effettivamente in piedi davanti alla panchina, ma stava semplicemente riportando alla squadra le indicazioni dell'allenatore, in quanto lo stesso era indisposto per problemi di salute.

La decisione

Alla stregua della documentazione in atti, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi contestati. È pacifico, in quanto risultante dalla posizione di tesseramento del sig. Andrea Elvio Cavaliere, che lo stesso all’epoca dei fatti non aveva la qualifica di allenatore UEFA B, necessaria per la conduzione tecnica della prima squadra della Vogherese 1919, bensì esclusivamente la qualifica di allenatore UEFA C.

La mancanza della suddetta qualifica è stata, del resto, confermata anche dallo stesso sig. Cavaliere in sede di audizione innanzi alla Procura Federale.

E’, altresì, pacifico che il sig. Andrea Elvio Cavaliere, nonostante, come detto, l’insussistenza dell’abilitazione richiesta, abbia svolto, nelle gare di campionato di Serie D, Girone A, AVC Vogherese 1919 – Bra del 10 marzo 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, AVC Vogherese 1919 – Borgosesia del 24 marzo 2024 e Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, l’attività di conduzione tecnica della AVC Vogherese 1919.

Detta circostanza, in particolare, trova conferma, in primo luogo, negli articoli di stampa depositati in atti, dai quali, con riferimento alle gare con la ASD Bra e con la Lavagnese, emerge pacificamente che la conduzione tecnica della squadra era stata affidata al sig. Andrea Elvio Cavaliere; nonché nel filmato, anch’esso acquisito agli atti, relativo all’incontro con la ASD Bra, il quale mostra chiaramente il sig. Cavaliere impartire indicazioni tecniche ai calciatori in campo.

Inoltre, e ciò è quel che più rileva, la suddetta circostanza è stata confermata da tutti i soggetti escussi dalla Procura, ivi compreso il sig. Andrea Elvio Cavaliere.

Difatti, sia il Presidente della Vogherese, sia il tecnico Marco Molluso e sia lo stesso deferito, Andrea Elvio Cavaliere, in sede di audizione innanzi alla Procura, hanno ammesso che, con riferimento alle gare di campionato AVC Vogherese 1919 – Bra del 10 marzo 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, AVC Vogherese 1919 – Borgosesia del 24 marzo 2024 e Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, il sig. Andrea Elvio Cavaliere era stato in panchina ed aveva incitato e dato indicazioni alla squadra, seppur motivando detta circostanza con la necessità di dover supportare il vice allenatore impossibilitato a gestire la squadra per problemi di salute.

In definitiva, dalle risultanze istruttorie emerge inequivocabilmente che il sig. Andrea Elvio Cavaliere, nelle quattro gare contestate dalla Procura, ha svolto l’attività di direzione tecnica della squadra della Vogherese pur in assenza della relativa abilitazione, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso abbia o meno coadiuvato l’allenatore impossibilitato per problemi di salute. Invero, ciò che rileva ai fini della configurazione delle condotte contestate è l’aver svolto, di fatto, attività tecnica senza la necessaria abilitazione.

Di qui la responsabilità del sig. Andrea Elvio Cavaliere per i fatti di cui al primo capo di incolpazione.

Dalle risultanze istruttorie può ritenersi provata anche la responsabilità del sig. Andrea Elvio Cavaliere per i fatti di cui al secondo capo di incolpazione.

Invero, dalle relative distinte risulta che l’odierno deferito, nelle gare Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, F.C. Vado – AVC Vogherese 1919 del 14 aprile 2024, Città di Varese – AVC Vogherese 1919 del 28 aprile 2024, ha svolto l’attività di massaggiatore, il tutto in assenza dei requisiti e della iscrizione prescritti dall’art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico.

A ciò si aggiunga che tale circostanza è stata confermata dallo stesso deferito in sede di audizione innanzi alla Procura.

Quanto alla società AVC Vogherese 1919, la stessa deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, CGS sia per le condotte poste in essere dal sig. Andrea Elvio Cavaliere e sia per le condotte poste in essere dal Presidente, sig. Oreste Cavaliere. Il Presidente, il quale ha comunque definito la propria posizione ex art. 126 CGS, ha, difatti, consentito e non impedito che il sig. Andrea Elvio Cavaliere, in assenza delle prescritte abilitazioni, svolgesse in più occasioni l’attività di tecnico e di massaggiatore della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale, tenuto conto dei principi fissati in tema di sanzioni conseguenti alla risoluzione degli accordi ex art. 126 CGS, e tenuto conto che il sig. Andrea Elvio Cavaliere ha già scontato due mesi di squalifica, ritiene congrua la sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica, di cui 2 (due) già scontati, per il sig. Andrea Elvio Cavaliere, e di 1.000,00 (mille/00) di ammenda, per la società ASD AVC Vogherese 1919.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Andrea Elvio Cavaliere, mesi 8 (otto) di squalifica, di cui 2 (due) già scontati; - per la società ASD AVC Vogherese 1919, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                                                           IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 20 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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