F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0131/TFN – SD del 24 Gennaio 2025 (motivazioni) – Emanuele Leda e Leonardo Cossu – Reg. Prot. 96/TFN-SD
Decisione/0131/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Serena Callipari - Componente
Valentino Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11599/39pf2425/GC/GR/ff del 5 novembre 2024, depositato il 6 novembre 2024, nei confronti dei signori Emanuele Leda e Leonardo Cossu, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto datato 5 novembre 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. sig. INDRIOLO SALVATORE all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore presso la U.S. Arcella Padova A.S.D., per rispondere:
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., svolto attività di allenatore privo di tesseramento per la società F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024;
2. sig. ZANATTA SANDRO all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. SPINEA 1966, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, privo di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966, prestato attività in qualità di Dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta società lungo l’intera stagione sportiva 2023- 2024;
3. sig. SANDRI NICOLA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente presso la F.C. SPINEA 1966, per rispondere: - della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via diretta e autonoma per avere lo stesso attivamente e consapevolmente coadiuvato il sig. INDRIOLO SALVATORE – privo di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966 e tesserato per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D. - nella sua attività di allenatore per la F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024, contribuendo all’organizzazione delle sedute di allenamento;
4. sig. LEDA EMANUELE all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente presso la F.C. SPINEA 1966, per rispondere: - della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via diretta e autonoma per avere lo stesso coadiuvato, nonché consentito e comunque non impedito, la redazione e pubblicazione in data 17 giugno 2024 del comunicato sulla pagina Facebook ufficiale della F.C. SPINEA 1966 recante la notizia del trasferimento in ingresso - a seguito di svincolo – dei calciatori sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, entrambi all’epoca dei fatti ancora tesserati rispettivamente per la A.S.D. Albignasego Calcio e per la Calvi Noale S.S.D. A R.L.;
5. sig. COSSU LEONARDO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. SPINEA 1966, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. INDRIOLO SALVATORE, in costanza di tesseramento per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., svolgesse attività di allenatore privo di tesseramento per la società F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024;
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. ZANATTA SANDRO, in assenza di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966, prestasse attività in qualità di Dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta società lungo l’intera stagione sportiva 2023-2024;
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. SANDRI NICOLA, attivamente e consapevolmente coadiuvasse il sig. INDRIOLO SALVATORE – privo di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966 e tesserato per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D. -, nella sua attività di allenatore per la F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024, contribuendo all’organizzazione delle sedute di allenamento;
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma per avere lo stesso consentito e comunque non impedito sia la stesura e pubblicazione del comunicato del 17 giugno 2024 sulla pagina Facebook ufficiale della F.C. SPINEA 1966, sia la partecipazione del sig. LEDA EMANUELE alla redazione di quest’ultimo, comunicato recante la notizia del trasferimento in ingresso - a seguito di svincolo - dei calciatori sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, entrambi all’epoca dei fatti ancora tesserati rispettivamente per la A.S.D. Albignasego Calcio e per la Calvi Noale S.S.D. A R.L.
6. la società F.C. SPINEA 1966 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri INDRIOLO SALVATORE, ZANATTA SANDRO, SANDRI NICOLA, LEDA EMANUELE e COSSU LEONARDO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale acquisiva in sede di istruttoria i documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito meglio indicati in deferimento.
La fase predibattimentale e lo stralcio della posizione dei sig.ri Leda e Cossu
Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 3 dicembre 2024 per la discussione del deferimento.
I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Con Ordinanza in pari data, il Tribunale decideva poi di stralciare la posizione del sig. Emanuele Leda in considerazione della comunicata impossibilità del medesimo a comparire all'udienza fissata; conseguentemente, si disponeva lo stralcio parziale della posizione del sig. Leonardo Cossu, limitatamente al quarto capo di incolpazione specificato nel deferimento. Il procedimento nei confronti dei sigg.ri Leda e Cossu veniva quindi fissato per la discussione all’udienza del 16 gennaio 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 16 gennaio 2025, in sede di discussione, erano presenti l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il deferito sig. Emanuele Leda. Nessuno compariva invece per il sig. Cossu. La Procura Federale chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - al sig. Emanuele Leda, mesi 1 (uno) di inibizione - al sig. Leonardo Cossu, mesi 2 (due) di inibizione. Il sig. Leda riconosceva l’addebito contestato specificando comunque che non si era occupato direttamente della redazione e della pubblicazione del post relativo al tesseramento dei calciatori Gobbo e Losso, poi comunque formalizzato poco tempo dopo la pubblicazione delle foto con l’annuncio del loro ingaggio per la stagione sportiva 2024/2025.
La decisione
Ritiene il Tribunale che debba ravvisarsi la responsabilità dei deferiti.
In verità la condotta oggetto di contestazione trova conferma nelle dichiarazioni, con valore confessorio, assunte dalla Procura Federale e rese dallo stesso incolpato sig. Leda in data 21.8.2024, poi confermate anche in sede d’udienza, secondo cui lo stesso deferito ha riconosciuto di aver fotografato i ragazzi Matteo Gobbo e Roberto Losso e di aver girato la foto all’addetto stampa della società che ha proceduto alla pubblicazione. Non v’è dubbio, pertanto che il sig. Leda, quale DS della F.C. Spinea 1966, abbia personalmente scattato la foto che ritraeva, nel giugno del 2024, i due giocatori sopra indicati con la maglia della F.C. Spinea 1966 e di aver approvato la pubblicazione di detta foto sulla pagina facebook della Società, con l’annuncio del loro imminente ingaggio. Tale attività di comunicazione è però avvenuta quando i due calciatori risultavano ancora tesserati per altri sodalizi sportivi e deve dunque ritenersi in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella valutazione della sanzione deve però rilevarsi che il comportamento posto in essere dal Leda non pare tuttavia di particolare gravità atteso che lo svincolo ed il tesseramento dei calciatori in favore della F.C. Spinea 1966 è poi avvenuto poco tempo dopo la pubblicazione del “post” contestato. In particolare, la foto ed il post sul social network sono stati effettuati nel giugno 2024 a fine stagione sportiva, dopo aver concluso le trattative per la cessione dei due calciatori e dunque nell’approssimarsi del loro svincolo, avvenuto nel luglio 2024, e del successivo formale loro tesseramento (avvenuto nell’agosto 2024).
Di tale comportamento deve poi in ogni caso rispondere anche il sig. Leonardo Cossu, quale Presidente ed Amministratore Unico della società F.C. SPINEA 1966, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F.
Invero, in assenza di provata individuazione di alcun addetto stampa – stante anche l’assenza di alcuna attività difensiva del deferito -, la responsabilità in ordine alle notizie pubblicate, anche in ragione della modestissima realtà operativa della società, ricade sul Presidente, che non ha dimostrato che la pubblicazione sia avvenuta senza che ne fosse a conoscenza.
Alla luce di quanto esposto deve ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, commisurando però la misura dell’ammenda, oltre a quanto in precedenza indicato circa la minima gravità del fatto, anche al comportamento collaborativo reso in udienza dal deferito, nonché alla natura non professionistica dell’affiliata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - al sig. Emanuele Leda, giorni 15 (quindici) di inibizione; - al sig. Leonardo Cossu, mesi 1 (uno) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Pierpaolo Grasso
Depositato in data 24 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai