F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN-SVE del 24 Gennaio 2025 (motivazioni) – LR Vicenza Spa / Taranto Football Club 1927 Srl – Reg. Prot. 6/TFN-SVE
Decisione/0015/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0006/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Marco Scarpati - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 gennaio 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), del CGS proposto dalla società LR Vicenza Spa (780159) nei confronti della società Taranto Football Club 1927 Srl (936114) al fine di richiedere il risarcimento dei danni causati dai tifosi allo Stadio Romeo Menti, in occasione della gara del 18 maggio 2024, la seguente
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 19.12.2024 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte a mezzo pec del 20.12.2024 – la società L.R. Vicenza Spa ha evocato in giudizio la società Taranto Football Club 1927 Srl, per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni causati ad alcune strutture e beni dello stadio Comunale “Romeo Menti” di Vicenza da parte dei sostenitori del Taranto in occasione dell’incontro del Campionato di Serie C-Play Off disputato tra le due squadre il 18.05.2024.
La ricorrente, precisato che i danni hanno interessato il manto erboso a seguito del reiterato lancio di petardi e fumogeni, nonché le sedute della curva in cui sono stati ospitati i sostenitori del Taranto, che hanno divelto e lanciato sul terreno di gioco ben 39 seggiolini, l’impianto di illuminazione a led lungo campo, gli estintori, i teli di copertura del campo ed infine i bagni del settore ospiti (totalmente distrutti), ha evidenziato che gli stessi sono stati rilevati nell’immediatezza dal Delegato di Lega nel Rapporto di Gara nr. PLY-2324-N-08-01-13 4 18/05/2024 e di poi riportati anche dal Giudice Sportivo nel C.U. n.229/DIV – 19.5.2024, che ha portato all’adozione di sanzione disciplinare nei confronti della Taranto Football Club 1927.
Allegate le fatture attestanti i costi sostenuti per il ripristino in uno con le contabili bancarie di pagamento, la società ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale Federale Nazionale Sez. Vertenze Economiche, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui sopra:
- in via principale nel merito, condannare la società Taranto Football Club 1927 S.r.l. al pagamento in favore della società L.R. Vicenza S.p.A. della somma di €.14.677,06 oltre IVA di legge (per un totale di €.17.906,01), o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, a titolo di risarcimento del danno per il fatto dei sostenitori ex art. 6 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva, con interessi dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese del procedimento ex art. 55 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.”
La società convenuta non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza è stata quindi chiamata all’udienza del 21 gennaio 2025 in cui, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente che si è riportato agli atti, è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
La questione posta all’esame di questo Tribunale presuppone la considerazione che si ha nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ed in particolare in quello del calcio, del ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva, attraverso l’adozione di norme che prevedono sanzioni sportive ed economiche a carico delle società per condotte illecite anche di soggetti terzi, del tutto privi di vincoli di sottoposizione con le società stesse e rispetto ai quali esse non sono in grado di esercitare alcun potere di vigilanza e di controllo.
Il ricorso al regime della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo muove dall’intento di indurre le società a porre in essere tutti quegli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli.
Tale scelta scaturisce dall’esigenza di tutelare i terzi, ed in termini generali dall’intento di proteggere gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato lo sport, così da assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e al tempo stesso garantire la regolarità delle competizioni agonistiche. A tale proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport ha richiamato il “principio di precauzione”, in forza del quale l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che «il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 8 settembre 2015, n. 42).
A sostegno della legittimità dell’istituto, si invoca anche il principio ubi commoda, ibi et incommoda, in virtù del quale la società sportiva, che si avvale del sostegno, anche economico, dei propri sostenitori, è per ciò stesso tenuta a rispondere anche delle conseguenze dei comportamenti di questi ultimi.
Sul punto la normativa federale prevede che la società sportiva risponda dell’operato dei dirigenti e dei tesserati (art. 6, comma 2, del nuovo CGS FIGC), nonché dei soci e dei non soci a cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società stessa, e di tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale (art. 2, comma 2, CGS). Non solo, la normativa considera la società responsabile anche per la condotta del personale addetto ai servizi della stessa e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta (art. 6, comma 3, CGS).
La responsabilità in esame viene quindi attribuita anche a seguito dell’accertamento di fatti violenti dei sostenitori (art. 26), configurandosi un trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, abbiano comunque agito nell’interesse della società.
Ciò considerato si rileva che dall’esame della documentazione acquisita emerge che sia i sostenitori del Vincenza che quelli del Taranto hanno posto in essere, in occasione della gara disputatasi il 18.5.2024, comportamenti di per sé illegittimi con la differenza, però, che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Taranto sono stati, sul piano delle conseguenze, di maggiore gravità.
Se da un lato, infatti, i tifosi del Vicenza si sono resi responsabili del solo lancio di fumogeni (da cui è comunque scaturita una sanzione disciplinare a carico della L.R. Vicenza Spa), non vi è dubbio, dall’altro lato, che i sostenitori del Taranto, oltre al lancio di fumogeni e petardi, si sono resi altresì responsabili del danneggiamento di parte delle sedute del settore in cui sono stati ospitati, nonché dei bagni del settore ospiti e di altre attrezzature dello stadio, provocando ingenti danni come nell’immediatezza rilevati negli atti ufficiali (referto arbitrale) e come altresì risulta dalla documentazione acquisita, tra cui la copiosa documentazione fotografica allegata al ricorso.
Del resto nessun elemento di prova in senso opposto è stato offerto dalla società convenuta, la quale ha rinunciato a svolgere in proposito qualsiasi difesa.
Sotto il profilo dell’an la pretesa azionata dalla L.R. Vicenza Spa è fondata e va pertanto accolta, ancorché parzialmente atteso che, relativamente al danneggiamento del manto erboso a seguito del lancio di fumogeni e petardi, non è stata fornita la prova certa della imputabilità del danno ai tifosi del Taranto.
Le fotografie prodotte non consentono, infatti, di individuare con certezza quale sia la zona di campo danneggiata (se quella a ridosso della curva che ha ospitato i tifosi del Taranto, ovvero altra parte del terreno di gioco) e poiché, come attesta il Rapporto di Gara, anche i sostenitori del Vicenza non hanno mantenuto un contegno virtuoso essendosi anch’essi resi responsabili del lancio sul terreno di gioco di fumogeni, va da sé che manca la prova del nesso da cui potere attribuire con certezza il danno al manto erboso al contegno dei sostenitori del Taranto.
Conseguentemente, in ordine al quantum della pretesa risarcitoria corroborata dalla produzione sia delle fatture a carico della L.R. Vicenza Spa emesse dalle ditte che hanno effettuato i lavori di rispristino, sia dalle contabili bancarie attestanti il saldo delle fatture, si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta limitando il riconoscimento a tutte le voci di danno di cui alle fatture per gli interventi di ripristino prodotte dalla ricorrente, con l’esclusione del costo di ripristino del manto erboso atteso quanto sopra evidenziato in ordine alla carenza di prova.
Muovendo, quindi, dalla documentazione acquisita, si ritiene di liquidare il danno da risarcire nella misura complessiva di Euro 10.464,01 (IVA compresa) di cui alle seguenti fatture: n. 24/24 di Idroteknica di Longhin Sergio; n.ri 28/24, 35/24 e 39/24 di Brusaporco Antonio e Figli Snc; n. 170 di IGM Italia Srl; n. 41328/24 di Sicura Spa; n.ri V24208058/24, V24226044/24 e V24236531 di Sebach Spa; n. VE0000074/24 di Valore Ambiente Srl.
Con accoglimento della domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso della società LR Vicenza Spa e, per l'effetto, dichiara la società Taranto Football Club 1927 Srl tenuta a corrispondere alla società ricorrente il complessivo importo di euro 10.464,01 (diecimilaquattrocentosessantaquattro/01).
Condanna la società Taranto Football Club 1927 Srl, al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti in favore della società ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 24 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai