F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN-SVE del 27 Gennaio 2025 (motivazioni) – ASD Intesa Sport Club Bari / Hellas Verona FC Spa – Reg. Prot. 5/TFN-SVE

Decisione/0016/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0005/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Antonino Piro – Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 gennaio 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Intesa Sport Club Bari (935451) nei confronti della società Hellas Verona FC Spa (79837) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 4/E del 21 novembre 2024, in relazione al premio di formazione tecnica del calciatore Leone Gaetano (2762046), la seguente

DECISIONE

Con ricorso dell'8 febbraio 2024, la società ASD Intesa Sport Club Bari ha adito la Commissione Premi chiedendo la condanna della società Hellas Verona Fc spa al pagamento del premio di formazione tecnica, previsto dall’art. 99 delle N.O.I.F., per avere quest’ultima tesserato, con vincolo biennale, il calciatore Gaetano Leone in data 26 luglio 2023, quale giovane di serie.

Con delibera pubblicata nel C.U. 4/E del 21 novembre 2024, la Commissione Premi, anche in adesione alle difese della Hellas Verona Fc spa, ha denegato la richiesta certificazione del premio di formazione tecnica in quanto la norma che ne prevede il riconoscimento è stata introdotta solo con CU 59/A del 4 agosto 2023 e quindi in data successiva al tesseramento del calciatore Leone da parte dell’Hellas Verona Fc spa.

Avverso tale delibera, con atto del 3 dicembre 2024, la società ASD Intesa Sport Club Bari ha proposto tempestiva impugnazione deducendo la nullità della decisione della Commissione Premi in quanto il CU 59/A del 4 agosto 2023 rappresenterebbe solo una precisazione dell’articolo 99 NOIF come già novellato con decorrenza 1 luglio 2023 con il CU 232 del 26 giugno 2023.

Deduce infatti la ricorrente che, sin dalla prima modifica dell’art. 99 NOIF, è stata di palmare evidenza la mancata previsione del riconoscimento del premio di formazione tecnica in ipotesi di tesseramento biennale di un calciatore giovane di serie da parte di una società professionistica.

Il successivo intervento del legislatore federale del 4 agosto 2023 avrebbe quindi esclusivamente colmato questa lacuna ma senza obliterare i diritti al premio di formazione tecnica maturati tra la data del 1° luglio 2023 e la data del 4 agosto 2023.

L’Hellas Verona Fc spa, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo ha inviato memorie ribadendo, come innanzi alla Commissione Premi, che alla data del tesseramento biennale in proprio favore del calciatore Leone in data 23 luglio 2023 il diritto al premio di formazione tecnica non era contemplato nelle NOIF e che il successivo intervento estensivo del 4 agosto 2023, in difetto di specifica previsione, non può in nessun caso avere effetto retroattivo.

La vertenza è stata quindi discussa dai Difensori delle Parti nella riunione del 21 gennaio 2025 e decisa all’esito della camera di consiglio.

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Il reclamo è fondato e va accolto.

Questo Tribunale, infatti, pur considerando che nel caso di specie l’art. 99 NOIF non prevedeva il diritto al premio richiesto dalla ASD Intesa Sport Club Bari nel al momento del tesseramento biennale del calciatore Leone da parte dell’Hellas Verona Fc spa (23 luglio 2023), non può non tenere in considerazione il dibattito apertosi dopo la modifica degli articoli 96 e 99 delle NOIF in materia di premi di preparazione, con il riconoscimento del premio di tesseramento (96 NOIF) e del premio di formazione tecnica (99 NOIF) nell’ambito della “Riforma delle Sport” di cui al decreto legislativo 36/2021.

Il repentino ulteriore intervento del legislatore federale (26 giugno – 4 agosto 2023) dimostra che la suddetta riforma del 26 giugno 2023 aveva ingenerato una incoerente disparità di trattamento a discapito delle società che seguono la formazione dei giovani calciatori.

Sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l’ASD Intesa Sport Club Bari che ha formato il calciatore Leone, avrebbe avuto diritto al premio in caso di tesseramento fino al 1° luglio 2023 (premio di preparazione previsto nella precedente formulazione dell'articolo 96 NOIF) oppure solo dopo il 4 agosto 2023 (premio di formazione tecnica in base alla nuova formulazione dell’art. 99 NOIF).

In forza dei principi generali dell’ordinamento sportivo, è sempre stato chiaro il preminente fine del legislatore federale di tutelare la formazione dei calciatori, rectius delle Società che li formano.

Così argomentando non si reca alcun vulnus al principio della irretroattività delle leggi andandosi invero a colmare in via giurisprudenziale la disciplina transitoria rimasta sottesa nella modifica del 4 agosto 2023.

Denegare il premio all’ ASD Intesa Sport Club Bari farebbe venire meno la stessa ratio legis di detto ultimo intervento legislativo di precisazione dell’art. 99 NOIF: la forma, anzi il formalismo, non può superare la sostanza, rappresentata in linea più generale dalla tutela del calcio giovanile.

Si rimettono quindi gli atti alla Commissione Premi FIGC per la certificazione del premio di formazione tecnica richiesto dall’ ASD Intesa Sport Club Bari in seguito al tesseramento biennale del calciatore Gaetano Leone da parte della Hellas Verona Fc spa.

Nulla in ordine alle spese, attesa la peculiarità interpretativa della vicenda devoluta agli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Intesa Sport Club Bari e dichiara la stessa avente diritto al premio in ordine al calciatore Leone Gaetano.

Manda alla Commissione Premi per la certificazione del premio di formazione. Nulla in ordine alle spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 27 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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