C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CELLATICA, Campionato 3°Categoria U21, Girone C GARA del 29.09.2024 tra ALTO GARDA – ASD CELLATICA C.U. n.23 del C.R.L. datato 03.10.2024

 Reclamo della società A.S.D. CELLATICA, Campionato 3°Categoria U21, Girone C GARA del 29.09.2024 tra ALTO GARDA – ASD CELLATICA C.U. n.23 del C.R.L. datato 03.10.2024

La società A.S.D. CELLATICA ha proposto, a mezzo PEC in data 04.10.2024, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato a carico della medesima Società la sanzione sportiva della perdita della gara. Successivamente la società ASD Cellatica, preso atto delle specifiche circostanze contestate, comunicava con PEC del 14.10.2024 l’intenzione di non procedere con il deposito del reclamo, con conseguente applicabilità dell’art. 76, comma 3 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 76 comma 3 C.G.S. di non essere tenuta a pronunciare e dispone l’addebito della tassa reclamo.

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