C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD ZOGNESE – Campionato 2°Categoria – Girone A GARA del 06.10.2024 tra ASD BREMBILLESE – ASD ZOGNESE C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 10.10.2024
Reclamo della società ASD ZOGNESE – Campionato 2°Categoria – Girone A GARA del 06.10.2024 tra ASD BREMBILLESE – ASD ZOGNESE C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 10.10.2024
La società ASD ZOGNESE proponeva reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui veniva comminata dal G.S. di 1°Grado la sanzione della squalifica per 6 giornate di gara nei confronti del calciatore Cortinovis Jacopo poiché “dopo una decisione arbitrale spingeva da dietro le spalle l’arbitro facendolo avanzare di un metro senza provocargli dolore e conseguenze fisiche”. Nel proprio reclamo la società negava l’addebito e sosteneva che il calciatore avesse esclusivamente proteso le mani in avanti poggiandole sulla schiena dell’arbitro al fine di proteggersi da questo che indietreggiava dandogli le spalle. All’udienza del 24.10.2024 sono comparsi il Presidente della Società ed il calciatore Cortinovis: il primo ha dichiarato di trovarsi in tribuna al momento dell’espulsione e di aver distintamente visto che, mentre l’arbitro indietreggiava dai calciatori della Zognese che a lui si avvicinavano con veemenza per richiedere spiegazioni circa l’annullamento della rete per fuorigioco, il Direttore di gara finiva contro il calciatore Cortinovis che si limitava ad allungare le braccia per evitare di essere urtato. Lo stesso ha confermato il calciatore che ha ribadito di non aver mai adoperato violenza nei confronti del direttore di gara ma di essersi semplicemente protetto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Il CGS riconosce valore di fonte di prova privilegiata al rapporto dell’arbitro ed alle successive integrazioni, ai sensi dell’art. 61 CGS. Nella fattispecie, sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato di aver ricevuto una spinta dal calciatore e pertanto gli addebiti devono ritenersi confermati, non avendo la reclamante fornito elementi idonei a superare la versione fornita dall’arbitro. E così emerge dal referto di gara che il calciatore Cortinovis Jacopo ha spinto l’arbitro alle spalle all’esito dell’annullamento di una rete per fuorigioco. In punto di dosimetria della sanzione, questo Collegio non ritiene di discostarsi da quanto disposto dal Giudice Sportivo, ritenendo congrua la sanzione di 6 giornate di squalifica comminata nei confronti del sig. Cortinovis. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
- il reclamo; - Dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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