C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. TRIAL ROZZANO – Campionato 3°Categoria – Girone C GARA del 29.09.2024 tra ASD FUTSEI MILANO – ASD TRIAL ROZZANO C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024
Reclamo della società A.S.D. TRIAL ROZZANO – Campionato 3°Categoria – Girone C GARA del 29.09.2024 tra ASD FUTSEI MILANO – ASD TRIAL ROZZANO C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024
La società A.S.D. TRIAL ROZZANO ha proposto reclamo avverso il provvedimento del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico dei calciatori Casaburi Alessandro e Finelli Cristian la squalifica per cinque gare effettive per grave atto di violenza nei confronti di un avversario. La Società, nel proprio reclamo, riferisce che i calciatori squalificati sono stati erroneamente identificati dal Direttore di gara poiché, nei fatti, i giocatori che hanno posto in essere le condotte sanzionate sarebbero stati Granato Kevin e Canitano Andrea, i quali avrebbero confessato il fatto. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento delle squalifiche inflitte a Casaburi Alessandro e Finelli Cristian e l’attribuzione delle medesime squalifiche a carico degli effettivi autori dei fatti, ossia Granato Kevin e Canitano Andrea. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, OSSERVA Preliminarmente rispetto all’esame del merito, occorre vagliare l’ammissibilità del reclamo. Dagli atti emerge che la decisione da impugnare veniva pubblicata in data 03.10.2024 con C.U. n.14 della Delegazione Provinciale di Milano In data 04.10.2024 la società ASD TRIAL ROZZANO depositava preannuncio di reclamo (senza richiesta documenti) e successivamente, con PEC del 09.10.2024, veniva trasmesso il reclamo. In considerazione del fatto che il reclamo risulta trasmesso oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, lo stesso risulta tardivo ai sensi dell’art. 76 comma 3 del C.G.S.. La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.
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