C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD SAN MICHELE CALCIO – Campionato Allievi Prov.U17- Girone B GARA del 29.09.2024 tra ASD SAN MICHELE CALCIO – FC CARAVATE C.U. n.13 della Delegazione Provinciale di Varese datato 03.10.2024

Reclamo della società ASD SAN MICHELE CALCIO - Campionato Allievi Prov.U17- Girone B GARA del 29.09.2024 tra ASD SAN MICHELE CALCIO – FC CARAVATE C.U. n.13 della Delegazione Provinciale di Varese datato 03.10.2024

La società ASD SAN MICHELE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Talacchini Pietro la squalifica per sei gare effettive per comportamento ripetutamente ingiurioso nei confronti dell’arbitro a fine gara. La Società, nel proprio reclamo, evidenzia preliminarmente i valori di sportività e correttezza promossi dalla ASD SAN MICHELE CALCIO. Nel merito, la reclamante fornisce una differente ed articolata ricostruzione dei fatti occorsi dalla quale, per ciò che rileva in questa sede, viene contestato sia il fatto che il calciatore squalificato avrebbe offeso l’arbitro prima di rientrare negli spogliatoi, sia che lo stesso giocatore avrebbe sbattuto la porta picchiando sui pugni della stessa (essendo stato infatti un dirigente), sia, infine, che al termine della gara avrebbe ulteriormente offeso ed ingiuriato il direttore di gara mentre quest’ultimo raggiungeva la sua auto. Quanto sopra, a detta della ASD San Michele Calcio, viene confermato da testimoni presenti ai fatti. La reclamante specifica inoltre che gli unici eventuali responsabili sarebbero stati un manipolo di sostenitori ma non certo il sig. Talacchini od un suo genitore. In conclusione, anche considerando che il sig. Talacchini non si è mai reso protagonista di episodi deprecabili, la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che il calciatore Talacchini Pietro, mentre il direttore di gara esortava un altro calciatore ad abbandonare il campo, offendeva l’arbitro e, successivamente alla notifica dell’espulsione, il sig. Talacchini entrava negli spogliatoi sbattendo la porta e picchiando sulla stessa. Successivamente, mentre il direttore di gara si dirigeva verso la sua auto per lasciare il centro sportivo, il sig. Talacchini, che attendeva l’arrivo dell’arbitro, proferiva nei confronti di quest’ultimo ulteriori frasi irriguardose ed irrispettose. La reclamante non ha fornito prove od elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara. Pertanto, accertate le condotte poste in essere dal calciatore e visto l’art. 36 del CGS, la sanzione comminata dal Giudice di prime cure risulta correttamente qualificata e quantificata, senza possibilità di alcuna riduzione. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

 

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