C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – Reclami dalle società SS LUCIANO MANARA e ASD REAL MILANO – Campionato Reg.U19–Girone B GARA del 14.09.2024 tra ASD REAL MILANO e SS LUCIANO MANARA C.U. n. 19 del C.R.L. datato 19.09.2024
Reclami dalle società SS LUCIANO MANARA e ASD REAL MILANO – Campionato Reg.U19–Girone B GARA del 14.09.2024 tra ASD REAL MILANO e SS LUCIANO MANARA C.U. n. 19 del C.R.L. datato 19.09.2024
La società SS LUCIANO MANARA proponeva reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. ndi 1°Grado, preso atto che, sulla base del referto, la gara era stata sospesa in via definitiva al 49° del 2° tempo, con 4 minuti ancora da giocare, per il rifiuto delle due squadre di proseguire l’incontro a motivo di prevenire risse tra i calciatori, in applicazione del combinato disposto degli artt. 10 CGS e 53 NOIF sanzionava entrambe le società SS LUCIANO MANARA e ASD REAL MILANO con la perdita della gara per 0-3, comminando altresì a entrambe la sanzione della penalizzazione in classifica pari a n. 1 (un) punto, e l’ammenda pari ad € 100,00. Nel proprio reclamo, la SS LUCIANO MANARA sosteneva come non vi sarebbe stato alcun rifiuto delle due squadre di proseguire l’incontro, bensì l’arbitro avrebbe più semplicemente fischiato la fine della gara al 49esimo del secondo tempo senza fare alcun riferimento ad asserite sospensioni, anche perché non vi era alcun presupposto per procedere in tal senso. Produceva, poi, a supporto delle proprie tesi il rapportino di fine gara, dove viene riportato il risultato conseguito sul campo senza alcun riferimento a sospensioni e un filmato ove viene documentata la parte finale dell’incontro. Su tali basi, chiedeva l’annullamento delle sanzioni comminate dal G.S. e l’omologazione dell’incontro con il risultato maturato sul campo, o in subordine la ripresa della gara dal minuto in cui la partita era stata indebitamente sospesa. Nelle more della celebrazione dell’udienza, perveniva all’attenzione di Questa Corte Sportiva analogo reclamo, presentato ritualmente e in modo tempestivo anche dalla ASD REAL MILANO, avente contenuti sostanzialmente analoghi a quelli della SS LUCIANO MANARA e divergendo solamente nelle conclusioni, poiché infatti la ASD REAL MILANO richiedeva l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dall’arbitro. All’udienza del 26.09.2024, alla quale comparivano i rappresentanti di entrambe le ricorrenti, su richiesta congiunta delle parti Questa Corte Sportiva disponeva la riunione dei reclami e la trattazione congiunta dei medesimi, viste l’identità della materia del contendere e le connesse ragioni di economia processuale. Passando al merito dei reclami, entrambe le ricorrenti insistevano per l’accoglimento del proprio reclamo illustrando nuovamente le ragioni a supporto degli stessi e le divergenti conclusioni in punto di conseguenze di un eventuale accoglimento.
All’esito dell’udienza, Questa Corte Sportiva, come da ordinanza interlocutoria del 26.09.2024 in atti, rilevando alcuni punti di non sufficiente chiarezza all’interno dei documenti di gara e del supplemento di rapporto, disponeva l’audizione personale dell’Arbitro e aggiornava l’udienza al 10.10.2024. Acquisita, quindi, a verbale la dichiarazione dell’Ufficiale di gara, venivano nuovamente sentite le parti all’udienza del 10.10.2024, le quali, a fronte dei chiarimenti offerti, insistevano nuovamente per l’accoglimento del reclamo, con le rispettive argomentazioni, come da narrativa. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che i reclami sono stati proposti ritualmente e nei termini di cui al CGS OSSERVA Preliminarmente, non può essere acquisito agli atti il filmato prodotto dalle reclamanti, poiché trattasi di caso non rientrante nelle ipotesi in cui il CGS ammette l’utilizzo di prove audiovisive per la decisione. Ciò posto, i chiarimenti resi dall’Ufficiale di gara consentono di superare qualsiasi dubbio circa le ragioni che hanno condotto alla sospensione definitiva dell’incontro al 49esimo del 2° tempo della partita in questione, e che non possono ricondursi al rifiuto delle due squadre di proseguire nell’incontro, quanto piuttosto alla decisione unilaterale dell’arbitro di sospendere la partita per la situazione di tensione venutasi a creare in campo negli ultimi minuti di gara, e che tuttavia non può ritenersi sufficiente a configurare l’ipotesi di cui all’art. 64 NOIF. Al riguardo, va ricordato che, come previsto dall’art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 11, regola 5, Guida Pratica A.I.A.), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata. Diversamente, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva (anche di questa Corte Territoriale) che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti indisciplinati di calciatori ed altri tesserati, il decretare la fine anticipata della partita non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva piuttosto come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso. Ove la partita venga sospesa per tale ragione, si rientra all’interno delle ipotesi di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., sicché è rimesso a questo Giudice stabilire se ed in quale misura tali circostanze e la decisione dell’Ufficiale di gara di sospendere l’incontro possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara stessa. La citata norma, infatti, attribuisce agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Ebbene, nel caso di specie appare pacifico a Questa Corte Sportiva che, a fronte di quanto riportato prima nel supplemento di rapporto e in seguito nel corso dell’audizione orale dell’Ufficiale di gara, l’incontro sia stato sospeso per decisione unilaterale dell’Ufficiale di gara e in assenza di uno stato di pericolo per l’incolumità dell’arbitro o dei calciatori; di conseguenza non vi sono i presupposti per l’applicazione degli artt. 53 e 64 NOIF e devono pertanto essere annullate integralmente le sanzioni comminate in primo grado dal Giudice Sportivo. Venendo, quindi, alle conseguenze dell’annullamento delle sanzioni, questa Corte Sportiva non può che richiamare il proprio precedente orientamento, conforme a quello costantemente applicato dalla giustizia endo-federale, secondo cui nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara da parte dell’arbitro sia immotivato, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 co. 5, lett. c) del CGS, posto che tale disposizione non contempla la possibilità di riprendere l’incontro dal minuto in cui è stata disposta la sospensione, né risulta possibile dichiarare ex officio la regolarità della gara, non essendo stati conclusi i minuti di gioco decretati dall’Arbitro nel corso dell’incontro (cfr. Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. n. 29 del 13 ottobre 2022; C.U. 54 del 10 marzo 2022; nonché CAF, C.U. 35/C dell’1 marzo 2004, n. 7; CAF, C.U. 2/C del 20 luglio 2000, n. 9; CAF, C.U. 24/C del 25 marzo 1999, n. 7). Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
entrambi i reclami della SS LUCIANO MANARA e ASD REAL MILANO, annullando integralmente le sanzioni comminate dal G.S. di 1°Grado. Contestualmente
DISPONE
la ripetizione dell’incontro richiamato in epigrafe ai sensi dell’art. 10, co. 5, lett. c) del CGS. Si dispone la restituzione della tassa, se versata.
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