C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo della società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L. – Campionato 3°Categoria – Girone B GARA del 15.09.2024 tra GSD AMBROSIANO DUGNANO – US SSD SR L ALDINI C.U. n. 1 della Delegazione Provinciale di Milano datato 19.09.2024

Reclamo della società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L. - Campionato 3°Categoria – Girone B GARA del 15.09.2024 tra GSD AMBROSIANO DUGNANO – US SSD SR L ALDINI C.U. n. 1 della Delegazione Provinciale di Milano datato 19.09.2024

La società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato: - alle società Aldini ssd rl la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - alla società Aldini ssd rl l'ammenda di euro 80,00, così determinata dalla categoria di appartenenza; l'inibizione a tutto il 17.10.2024 del dirigente accompagnatore Moroni Marcello della società Aldini. La Società, nel proprio reclamo, conclusivamente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. La reclamante ha inviato il preannuncio di reclamo a questa Corte Sporta d'Appello in data 20.09.2024 e ha inviato poi il reclamo in data 21.09.2024 sempre all'indirizzo pec di questa Corte Sportiva d'Appello. La reclamante non ha tuttavia inviato alla controparte, Ambrosiano Dugnano, né il preannuncio di reclamo né il reclamo, notificandoli erroneamente alla società Bollatese. Chiesta audizione dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, all'udienza del 10.10.2024 è comparso, per la reclamante, il sig. Montemuro Eustachio Vincenzo che, riportandosi agli atti, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello OSSERVA Il reclamo è inammissibile. I commi 2 e 3 dell'art. 76 del CGS, infatti, dispongono che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DICHIARA

 inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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