C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo della società U.S. BOLLATESE 1919 – Coppa Lombardia di 3°Categoria – Girone 5 GARA del 03.10.2024 tra U.S. NOVELLA CALCIO – U.S. BOLLATESE 1919 C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Milano datato 09.10.2024
Reclamo della società U.S. BOLLATESE 1919 – Coppa Lombardia di 3°Categoria - Girone 5 GARA del 03.10.2024 tra U.S. NOVELLA CALCIO – U.S. BOLLATESE 1919 C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Milano datato 09.10.2024
La società U.S. BOLLATESE 1919 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Poerio Gionata la squalifica fino al 10.11.2024 per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario. La Società, nel proprio reclamo, dopo avere evidenziato i valori di sportività e correttezza promossi dalla U.S. Bollatese, deduce che il calciatore sanzionato non ha compiuto nessun atto di violenza grave, trattandosi invece di “uno spintone” dato ad un avversario in seguito ad una palla combattuta. La reclamante specifica altresì che non si è verificato alcun disguido o conflitto fisico con l’avversario o con il Direttore di gara e che il calciatore squalificato non ha subito precedenti squalifiche, a dimostrazione della natura isolata del gesto. In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Poerio Gionata in proporzione all’atto commesso. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S. e dalla normativa relativa all’abbreviazione dei termini, OSSERVA Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che il calciatore Poerio Gionata, al minuto 28’ del secondo tempo, nel momento in cui il pallone usciva dalla linea laterale del campo, saltava addosso ad un calciatore avversario, prima strattonandolo tirandogli il colletto della maglia e poi colpendolo con un pugno al volto; inoltre, dopo essere uscito dal campo a seguito della notifica dell’espulsione, il giocatore tentava di rientrarvi ma veniva fermato dai dirigenti presenti. La reclamante non ha fornito prove od elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara. Pertanto, accertata la condotta del calciatore e visto l’art. 38 del CGS, la sanzione comminata dal Giudice di prime cure risulta correttamente qualificata e quantificata, senza possibilità di alcuna riduzione. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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