C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD CESANO BOSCONE IDROSTAR – Campionato Giov.Prov.U14 – Girone G GARA del 21.09.2024 tra U.S. SETTIMO MILANESE e A.S.D. CESANO BOSCONE IDROSTAR C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano datato 26.09.2024
Reclamo della società ASD CESANO BOSCONE IDROSTAR – Campionato Giov.Prov.U14 – Girone G GARA del 21.09.2024 tra U.S. SETTIMO MILANESE e A.S.D. CESANO BOSCONE IDROSTAR C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano datato 26.09.2024
La società A.S.D. CESANO BOSCONE IDROSTAR ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado, che ha comminato alla reclamante le seguenti sanzioni sportive: (i) la perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0-3, (ii) l’inibizione fino al 24.10.2024 nei confronti del dirigente, sig. Micalizzi Andrea, (iii) l’ammenda di euro 50,00; il tutto per aver schierato in campo il calciatore n. 3 Mirashi Maikol non tesserato alla data di disputa della gara. Nel proprio reclamo, la società Asd Cesano Boscone Idrostar ha affermato che il giocatore Mirashi era regolarmente tesserato il giorno della gara giocata contro l’Us Settimo Milanese, come peraltro avrebbe confermato anche il Comitato Regionale alla stessa reclamante, che ha chiesto quindi la riforma della decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello osserva quanto segue. L’art. 49, co. 4, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76, co. 3, del predetto Codice di Giustizia. Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. -richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010- ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte. L’esame degli atti consente di verificare che la Società reclamante ha del tutto omesso la formalità di comunicazione del proprio reclamo alla controparte, per ciò solo dovendosi dunque dichiarare inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa.
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