C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. PONTELAMBRESE, Campionato Promozione – Girone B GARA del 22.09.2024 tra ASD GRENTARCADIA – ASD PONTELAMBRESE C.U. n.21 del C.R.L. datato 26.09.2024

Reclamo della società A.S.D. PONTELAMBRESE, Campionato Promozione - Girone B GARA del 22.09.2024 tra ASD GRENTARCADIA – ASD PONTELAMBRESE C.U. n.21 del C.R.L. datato 26.09.2024

La società A.S.D. PONTELAMBRESE ha proposto, a mezzo PEC in data 30.09.2024, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Cisse Papis El Bachir la squalifica sino al 20.11.2024, chiedendo contestualmente copia degli atti ufficiali di gara. Successivamente alla trasmissione dei documenti da parte della Segreteria della Corte, la società Pontelambrese, preso atto delle circostanze valutate dal G.S. per comminare la squalifica, comunicava con PEC del 13.10.2024 l’intenzione di non procedere con il deposito del reclamo, con conseguente applicabilità dell’art. 76, comma 3 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 76 comma 3 C.G.S. di non essere tenuta a pronunciare e dispone l’addebito della tassa reclamo.

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