C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ARCA – Campionato Promozione – Girone F GARA del 2209.2024 tra U.S. VICHIGNOLO e A.S.D. ARCA C.U. n. 21 del C.R.L. datato 26.09.2024
Reclamo della società A.S.D. ARCA – Campionato Promozione - Girone F GARA del 2209.2024 tra U.S. VICHIGNOLO e A.S.D. ARCA C.U. n. 21 del C.R.L. datato 26.09.2024
La società A.S.D. ARCA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la squalifica fino al 20.11.2024 al calciatore, sig. RICCI FRANCESCO PIERCARLO, per avere urinato all’interno del recinto di gioco prima dell’inizio del secondo tempo. Nel proprio reclamo, la società ASD Arca ha riconosciuto che il gesto posto in essere dal proprio giocatore sia da sanzionare, poiché non conforme ai principi di correttezza sportiva e di buona fede, tuttavia, ritiene eccessiva la squalifica comminata dal Giudice di prime cure e ne chiede, pertanto, una riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA I fatti descritti nel referto di gara, per stessa ammissione della reclamante, non sono contestati. Pertanto, l’analisi operata dal Collegio verte esclusivamente sulla proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento posto in essere dal giocatore Ricci Francesco Piercarlo. Ebbene, il gesto del calciatore è certamente da censurare, in quanto è stato attuato in un luogo e in una circostanza sicuramente non idonei. Tuttavia, secondo questa Corte la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al tesserato appare eccessivamente severa, perché non è stata riscontrata un’offensività tale da giustificare una squalifica di quasi due mesi. La squalifica va quindi ridotta Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica comminata nei confronti del tesserato RICCI FRANCESCO PIERCARLO fino al 26 ottobre 2024. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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