C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD BEREGUARDO 1951 – Campionato 3°Categoria – Girone A GARA del 29.09.2024 tra LOMELLO ASD e ASD BEREGUARDO 1951 C.U. n. 13 del 13.10.2024 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 13.0.2024

Reclamo della società ASD BEREGUARDO 1951 – Campionato 3°Categoria - Girone A GARA del 29.09.2024 tra LOMELLO ASD e ASD BEREGUARDO 1951 C.U. n. 13 del 13.10.2024 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 13.0.2024

La società ASD BEREGUARDO 1951 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato all’allenatore Orlando Pasquale la squalifica fino al 30.11.2024 perché, dopo la notifica del cartellino rosso, offendeva due giocatori avversari e si rivolgeva al Direttore di gara con frasi gravemente offensive e minacciose. Nel proprio reclamo, la Società, fornendo la propria ricostruzione dei fatti, ha chiarito che il proprio tesserato non hai mai minacciato il Direttore di gara, anzi quest’ultimo, dopo averlo espulso, si sarebbe rivolto nei suoi confronti, dicendo: “adesso ti faccio rientrare a Natale”. All’udienza del 17.10.2024, è comparso personalmente il sig. Orlando Pasquale che, in aggiunta a quanto esposto nel reclamo, si è lamentato del fatto che il Direttore di gara gli avesse impedito di parlare e gesticolare; inoltre, l’allenatore ha ribadito di non aver mai minacciato l’Arbitro, e ha ammesso di aver proferito solo la seguente frase: “ogni domenica ne mandano un peggio”. Per tale ragione, ha concluso per ottenere una riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA I fatti descritti nel referto di gara, sebbene contestati nella ricostruzione operata dalla reclamante, non possono essere smentiti dalle mere dichiarazioni di parte, stante il valore di fonte di prova privilegiata che il CGS riconosce al rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 61 CGS. E così emerge dal referto di gara che l’allenatore Orlando Pasquale abbia proferito numerose espressioni di carattere ingiurioso e intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, oltre che frasi offensive nei riguardi di due giocatori avversari, per le quali ha ricevuto una sanzione perfettamente coerente con il dettato dell’art. 36 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso proposto dalla ASD BEREGUARDO 1951 e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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