C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD US CHIAVENNESE – Campionato Juniores Regionale U19 – Girone C GARA del 21.09.2024 tra A.S.D. BMS TRITIUM NEXT GEN e A.S.D. U.S. CHIAVENNESE C.U. n. 21 del C.R.L. datato 26.09.2024

Reclamo della società ASD US CHIAVENNESE – Campionato Juniores Regionale U19 - Girone C GARA del 21.09.2024 tra A.S.D. BMS TRITIUM NEXT GEN e A.S.D. U.S. CHIAVENNESE C.U. n. 21 del C.R.L. datato 26.09.2024

La società ASD US CHIAVENNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di !°Grado che ha comminato al calciatore Fioroni Filippo la squalifica per dieci gare effettive per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario. Nel proprio reclamo, la società Asd Us Chiavennese, fornendo la propria ricostruzione dei fatti, ha chiarito che durante un diverbio a fine gara con un giocatore avversario, il Fioroni si era espresso nei suoi riguardi pronunciando la frase “è finita, basta vai a casa!”, senza mai utilizzare espressioni discriminatorie; ritenendo, per tali ragioni, infondata la squalifica comminata dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, che, si ricorda, essere entrambi fonte primaria e privilegiata di prova, ai sensi dell’art. 61 comma 1 CGS, emergono in modo chiaro ed inconfutabile le condotte poste in essere dal soggetto sanzionato. Il Direttore di gara ha infatti confermato quanto rilevato nel referto, ossia che il calciatore Fioroni si era rivolto al giocatore Sarr Issakha con un’espressione pacificamente discriminatoria. Da lì, la reazione violenta dell’avversario, che è stata in ogni caso sanzionata dal GS. Alla luce di ciò, questa Corte condivide la decisione adottata dal Giudice di prime cure di comminare al giocatore Fioroni la squalifica di dieci giornate, in conformità all’art. 28, commi 1 e 2, del CGS. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso proposto dalla A.S.D. U.S. CHIAVENNESE e dispone l’addebito della relativa tassa.

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