C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società S.S.D. BAGGIO SECONDO, Campionato Allievi U16 Prov. – Girone E GARA del 28.09.2024 tra ASD OSAL NOVATE – SSD BAGGIO SECONDO, C.U. n.14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024

 

Reclamo della società S.S.D. BAGGIO SECONDO, Campionato Allievi U16 Prov. - Girone E GARA del 28.09.2024 tra ASD OSAL NOVATE – SSD BAGGIO SECONDO, C.U. n.14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024

La società SSD BAGGIO SECONDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato: (i) la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della reclamante ai sensi dell’art.10 comma 1 C.G.S.; (ii) l’inibizione sino al 31.10.2024 a carico del dirigente Morelli Pietro, per lo schieramento di un calciatore privo di titolo per prendere parte alla gara. La Società, nel proprio reclamo, rappresenta che la pratica di tesseramento del calciatore Condori Lopez Angelo Alessio (il cui schieramento nell’incontro in epigrafe ha comportato la sanzione sportiva della perdita della gara) è stata invece regolarmente creata e caricata nell’apposito portale telematico del CRL in data 18.09.2024; nessun segnale di “Alert” compariva nella pagina dei tesserati, tanto che il sistema consentiva regolarmente di inserire il calciatore in distinta per la relativa gara. In conclusione, la società reclamante chiede l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara e l’annullamento della squalifica comminata al dirigente Morelli Pietro. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale OSSERVA Preliminarmente rispetto all’esame del merito delle doglianze dedotte, occorre vagliare l’ammissibilità del reclamo che, come risulta documentalmente, non è stato inviato alla Società controinteressata, come invece previsto dall’art. 49 comma 4 e dall’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. L’orientamento della Giustizia Sportiva risulta pacifico con riferimento alla lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte (in tal senso: decisione 15.12.2020 Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C.; decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010). La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.

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