C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Gara: Academy Casatese Merate-Ausonia 1931 Girone B del 19.10.2024

Gara: Academy Casatese Merate-Ausonia 1931 Girone B del 19.10.2024

Dato atto che la società Ausonia 1931 con nota a mezzo mail pec in data 20.10.2024 ore 20.15 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 21.10.2024 ore 22.03 ha inviato le motivazioni del ricorso in ordine della gara in oggetto; inviando nel contesto le motivazioni alla controparte. Dato atto che con nota mail pec la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Nel reclamo la società Ausonia 1931 evidenzia che per tutta la durata della gara l’illuminazione del terreno di gioco risultava parzialmente funzionante e nonostante le riserve verbali manifestate nei confronti dell’arbitro sulla regolarità della gara , la stessa è stata portata a termine. In allegato al ricorso la società Ausonia allega n° 6 fermo-immagine per evidenziare la differente intensità di illuminazione sul terreno di gioco durante la gara. “Con il presente ricorso ….. chiede. Di accertare e dichiarare la responsabilità ex art.10 C.G.S. della società Academy Casatese Merate per i fatti di cui in narrativa hanno influito sul regolare svolgimento della gara e, per effetto condannarla alla sconfitta…..” La società controparte nelle controdeduzioni evidenzia che sull’utilizzabilità ai fin probatori dei fermi immagine tratti da riprese video a mezzo di telecamera….. si sottolinea che l’art.62 del C.G.S. , rubricato come “ Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti” prevede che i “procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di gioco …omissis….si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara…….Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge sulle deduzioni e controdeduzioni delle parti. La norma nel circoscrivere i mezzi probatori ritenuti rilevanti per la definizione del giudizio , tra i quali non rientrano le riprese audiovisive. Nè deriva che nessuna rilevanza debba essere a loro attribuita, …….nella fattispecie in cui le riprese audiovisive provengono non da un soggetto terzo ed esterno, e pertanto imparziale, bensì da una delle parti in causa, senza certificazione alcuna circa la loro attendibilità ed originalità”. “..omissis.. la valutazione sulle condizioni di praticabilità e/o regolarità del terreno di gioco è rimessa, per chiara lettera del regolamento di gioco e delle N.O.I.F., alla esclusiva discrezionalità dell’arbitro.”…..omissis l’art. 67 del C.G.S. stabilisce che per i procedimenti riguardanti la regolarità del campo di gioco che gli stessi debbano essere preceduti da specifica riserva scritta prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”. …….Chiede il rigetto del ricorso inquanto improcedibile ed infondato nel merito, disponga l’omologazione del risultato della partita come risultante dal referto di gara. La società reclamante con nota pec in data 28.10.2024 ore 22.11 replica alle controdeduzioni della società Ausonia 1931”…...omissis é convinta che l’impianto sia sufficientemente illuminante per la disputa della partita, e che il campo sia certamente omologato; Ciò che si è rilevato, e diversamente, e che : L’impianto ,quel giorno era malfunzionante (palo lato ovest) …..e che le condizioni di visibilità si siano modificate nel corso della partita e precisamente tra il primo ed il secondo tempo” omissis ...Il direttore di gara ...aveva proposto durante l’intervallo di disattivare i fari che non avevano funzionato, per rendere la situazione paritaria per entrambe le squadre...le immagini prodotte tendono a dimostrare non tanto l’inadeguatezza della luminosità, ma semplicemente la differenza di illuminazione in una zona specifica del campo, e il fatto che i fari non funzionanti nel primo tempo abbiano ripreso a funzionare nel secondo….A nulla vale l’eccezione di controparte circa la necessità…..della preventiva formulazione della riserva scritta all’arbitro, considerato che la situazione dell’oggetto del ricorso si è venuto a creare durante la partita..E’ stata formulata come richiesto dall’art. 67 riserva verbale (in momenti distinti) che il direttore ha prontamente annotato sul taccuino, considerato che l’irregolarità è avvenuta durante la gara. Pertanto, si insiste, per l’accoglienza delle già rassegnate conclusioni.” Il direttore di gara sentito in proposito e con mail in data 22.10.2024 ore 22.04 ha inviato supplemento al referto di gara col quale comunica quanto segue: “Preciso che nella gara in oggetto, l’illuminazione artificiale ha garantito per tutto, lo svolgimento della stessa, adeguate condizioni di visibilità, dal primo all’ultimo minuto di gara.” Dato atto che la regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio ( l’arbitro) dispone quanto segue: 3. POTERI E DOVERI, INTERFERENZA ESTERNA: “interrompe, sospende temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi infrazione alle Regole o a causa di un’interferenza esterna, ad esempio se: - l’illuminazione artificiale risulta inadeguata” Pertanto in considerazione della dichiarazione dell’arbitro come su riportata la gara si è svolta regolarmente ed il ricorso non può essere accolto. Visto l'art.10 del C.G.S.

P.Q.M. DELIBERA

a-Di omologare il risultato della gara Academy Casatese Merate-Ausonia 1931 (3- 2) b-di addebitare alla società Ausonia 1931 la tassa ricorso, se non versata.

 

 

 

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