C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2024 – Delibera – gara del 27/ 9/2024 POLISPORTIVA CGB SSDRL – BELLUSCO 1947
gara del 27/ 9/2024 POLISPORTIVA CGB SSDRL - BELLUSCO 1947
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 22 del 2.10.2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Bellusco. Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Cesano Fabio nato il 20-1-1994, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 70 del 16-4-2024. Chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara. Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Pol CGB - Calcio Nibionno del 11-4-24 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (5^) come da CU del CRL 70 del 16-4-2024. Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Pol, CGB ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 10 quindi partecipando attivamente alla gara. Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Pol. CGB non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visto l'art. 10 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare alla società Pol. CGB la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società Pol. CGB l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Cesano Fabio della società Pol. CGB per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 06/11/2024 il dirigente accompagnatore sig. Dambrosio Angelo della società Pol. CGB; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.