C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – gara del 28/ 9/2024 ORATORIO CALVENZANO – ATLETICO A.T.
gara del 28/ 9/2024 ORATORIO CALVENZANO - ATLETICO A.T.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 3/10/2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Oratorio Calvenzano. Dato atto che con nota pec in data 3/10/2024 ore 09,59 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la società Oratorio Calvenzano, sostiene la irregolarità della gara in quanto la società Atletico A.T. durante la gara stessa ha utilizzato 4 calciatori fuoriquota anziché i tre consentiti: pertanto chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della società citata. La società Atletico A.T. con proprie controdeduzioni "contesta tale reclamo in quanto il quarto fuoriquota non è stato inserito in aggiunta a quelli precedentemente in campo, ma in sostituzione, lasciando pertanto il numero di fuoriquota utilizzati a tre.". A supporto della propria interpretazione invia considerazioni. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che effettivamente la società Atletico A.T. ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 2005. Infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori nº 2 Giordano Riccardo nato il 21-12-2005, il nº 5 Donadel Cesare nato il 20-2-2005, nº 10 Reccagni Andrea nato il 10-2-2005 ed al 27 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 10 col il nº17 Montagna Simone nato il 17-3-2005, i quali hanno così attivamente preso parte alla gara. Quindi sul terreno di gioco sono stati fisicamente impiegati quattro calciatori fuoriquota, pur non contemporaneamente in violazione della disposizione vigente. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2024) e sulla base del CU nº 334 del 28.3.2024 il CR Lombardia con C.U. nº 76 del 2-5-2024 (come ribadito con cu nº 15 del 5-9-2024 Punto 3.1. A/8 lett b) pag. 14 e segg.) il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2024-2025, che: "Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2005 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. P.Q.S.
DELIBERA
-di comminare a carico della società Atletico A.T. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. -di accreditare la tassa reclamo, se versata.