C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – gara del 29/ 9/2024 BESNATESE – ASC.D TORINO CLUB MARCO P

gara del 29/ 9/2024 BESNATESE - ASC.D TORINO CLUB MARCO P

Dato atto che la società Torino Marco Parolo con nota a mezzo mail pec in data 30.09.2024 ore 22.40 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 01.10.2024 ore 21.47 ha inviato le motivazioni del ricorso in ordine della gara in oggetto; inviando nel contesto le motivazioni alla controparte. Dato atto che con nota mail pec la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Nel reclamo la società Torino Club Marco Parolo evidenzia che la società Besnatese nel corso della gara ha effettuato otto sostituzioni, non rispettando il massimo di sette, previsto dal regolamento. La società Besnatese non ha inviato contro deduzioni. Dal referto di gara fonte unica e privilegiata di prova, risulta che al 47º del secondo tempo la società Besnatese ha effettuato l ottava sostituzione, in quanto oltre ai sette calciatori consentiti la società Besnatese ha sostituito Minia Simone (11.08.2008) nº5 con il calciatore Cansone Mattia nº15 (20.08.2008); contravvenendo a quanto previsto dal C.U. nº 1 del 10.07.2024 della

F.I.G.C./S.G.S.(punto 8.3 pag. 36); pertanto dal 47º del 2º tempo la gara si è svolta in modo irregolare. Visto l'art.10 del C.G.S. P.Q.S.

DELIBERA

a-di comminare la sanzione della perdita della gara alla società Besnatese con il risultato di (0-3) ; b-di accreditare la tassa ricorso, se versata, a favore della società Torino Club Marco Parolo.

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