C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – gara del 13/10/2024 ALBATE HF CALCIO – CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL

gara del 13/10/2024 ALBATE HF CALCIO - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL

Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº 27 del 17.10.2024, questo Giudice si è riservato la decisione in merito al ricorso della societàAlbate Calcio. Dato atto che la società Albate Calcio con nota a mezzo pec in data 14.10.2024 ore 15.58 ha depositato il ricorso in ordine alla gara : Albate Calcio Centro Schiaffino; inviando le motivazioni alla società controparte. Dato atto che la segreteria dell'ufficio Giustizia Sportiva ha provveduto ai sensi dell'art. 67 co. 6 del C.G.S. a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Col ricorso la società sostiene la irregolarità della gara in quanto la società avversaria .omissis ..ha provveduto ad effettuare un cambio sostituendo il calciatore nº 11 Rossi Mathias Giorgio con il nº20 Tona Fabio, senza chiedere il permesso al direttore di gara, il quale non si accorge, non lo annota e non autorizza il calciatore nº 20 all ingresso in campo. ...Chiede..che alla società Schiaffino ..venga inflitta la sanzione della perdita della gara ..edin subordine ..rimandi alla ripetizione della gara per errore tecnico dell arbitro . La società controparte con nota pec in data 15.10.2024 ore 19.04 ha inviato fotocopia del foglio notizie di gara; dal quale si riscontra che effettivamente all 11 del 2º tempo per la società Centro Schiaffino è uscito il Calciatore nº11 Rossi Mathias Giorgi ed è entrato il calciatore nº 20 Tona Fabio Il direttore di gara con il proprio rapporto sostiene di non avere registrato la sostituzione tra il calciatore nº 11 e il calciatore nº 20 della società Centro Schiaffino e che solamente al termine della gara si è reso conto che tale sostituzione era avvenuta perciò senza il suo consenso. Occorre perciò accertare quale calciatore abbia sostituito il calciatore nº 11 e se tale calciatore indicato con il nº 20 abbia avuto titolo a partecipare alla gara.

P.Q.M. DELIBERA

-di inviare gli atti di gara ed il ricorso alla On. Procura Federale al fine di accertare nel limite del possibile l’ identità e la posizione del calciatore che nella gara di che trattasi ha effettivamente ed attivamente partecipato con il nº 20 della società Centro Schiaffino; -di riservarsi eventuali provvedimenti all’ esito delle indagine e tenere sospeso la omologazione del risultato di gara.

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