C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – gara del 20/10/2024 SANGIULIANO CVS A R.L. – RONDINELLA A.S.D. 1955
gara del 20/10/2024 SANGIULIANO CVS A R.L. - RONDINELLA A.S.D. 1955
Non disputata per la mancata presentazione della società Rondinella 1955 nei tempi regolamentari Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della società Rondinella 1955 nei tempi regolamentari. La società Rondinella 1955 con nota pec in data 20-10-2024 ore 11,10 trasmessa all’ indirizzo del CR Lombardia nonché con nota pec in data 21-10-2024 ore 17,34 e successiva ore 17,35, qui trasmesse dal Segretario generale del Cr Lombardia comunica che .. a causa di incidente stradale avvenuto nella tangenziale Est di Milano all’ altezza di Cascina Gobba le auto che trasportavano i calciatori e staff sono rimaste bloccate . allega foto di alcuni screenshot di un navigartore ( e di Google Maps ) e chiede di giustificare la mancata presentazione invocando quindi la causa di forza maggiore. Peraltro va osservato che le deduzioni della società Rondinella 1955 non sono supportate da documentazione proveniente dall’ente gestore della strada o da ente pubblico pertanto sono dichiarazioni di parte che non possono di per sé rivestire valore probatorio. Quanto alla invocata causa di forza maggiore va ricordato che per Forza maggiore (d. civ.; d. pen.) S'intende ogni forza esterna che, per il suo potere superiore, determina la persona contro la sua volontà, in modo necessario e inevitabile, al compimento di un atto positivo o negativo. Si tratta, dunque, di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito. Nella prassi internazionale, quindi rientrano nelle cause di forza maggiore avvenimenti "straordinari ed imprevedibili" sono definiti come cause di forza maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.).17 set 2014 Ora ci si domanda se sia possibile prevedere che un incidente stradale si possa verificare come nel caso di specie sulla Tangenziale Est di Milano e la risposta non può che essere positiva vista la frequenza con la quale su tale tratto stradale si verificano incidenti o code. Pertanto con la dovuta diligenza ben potevano essere previsti percorsi alternativi e sicuri al fine di raggiungere la destinazione nei tempi utili alla disputa della gara. Non ritenendo quindi provata la presenza di cause di forza maggiore, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla gara. Conseguentemente in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art. 55 co.1 delle N.O.I.F.
P.Q.M. DELIBERA
di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 alla società Rondinella 1955 penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 10 co . 1 4 del C.G.S. -di comminare alla società rondinella 1955 la sanzione dell’ ammenda di euro 103,00 (1^ rinuncia) così stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalla Decisioni Ufficiali della L.N.D./S.G.S. per la stagione sportiva 2024/2025.