C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Ricorso proposto da A.S.D. ST. AMBROEUS F.C. avverso la delibera della Delegazione Provinciale di Milano del C.R. Lombardia LND – FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 17.10.2024, nella parte in cui esclude dal Secondo Turno del torneo provinciale “Coppa Lombardia Terza Categoria – Coppa Milano” la ricorrente A.S.D. ST. AMBROEUS F.C.

Ricorso proposto da A.S.D. ST. AMBROEUS F.C. avverso la delibera della Delegazione Provinciale di Milano del C.R. Lombardia LND – FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 17.10.2024, nella parte in cui esclude dal Secondo Turno del torneo provinciale “Coppa Lombardia Terza Categoria – Coppa Milano” la ricorrente A.S.D. ST. AMBROEUS F.C.

La società A.S.D. ST. AMBROUES F.C. propovena ricorso avverso la delibera richiamata in epigrafe, con cui la Delegazione Provinciale di Milano del C.R. Lombardia LND – FIGC pubblicava le classifiche finali del primo turno della fase provinciale della “Coppa Lombardia Terza Categoria – Coppa Milano”, decretando i vincitori di ciascun rispettivo girone e stilando la classifica delle migliori seconde classificate, ai fini della determinazione delle squadre aventi titolo al passaggio al turno successivo della Coppa. In particolare, la A.S.D. Sant Ambroeus F.C., partecipante al girone n. 6, veniva posizionata all’ultimo posto della classifica delle “migliori seconde”, con n. 2 (due) punti in classifica, e veniva conseguentemente esclusa dalla successiva fase per la quale era ammesso l’accesso a n. 8 squadre, di cui le sei migliori classificate di ciascun girone e le due migliori seconde, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento della Coppa (pag. 19 del C.U. n. 14 del 3.10.2024). Avverso la delibera in questione, la ricorrente si doleva del fatto che la classifica delle migliori seconde fosse stata stilata sulla base di criteri non condivisibili, che penalizzavano in modo illegittimo e meritevole di censura la ricorrente. In particolare, era avvenuto che una delle partecipanti del girone n. 6, la società U.S. VISCONTI, dopo aver preso parte ai primi incontri, era stata esclusa dalla competizione su delibera del Giudice Sportivo territoriale (cfr. C.U. 15 della Delegazione Provinciale di Milano del 9.10.2024) e conseguentemente erano stati escluse dal computo dei risultati e del punteggio tutte le partite disputate con la U.S. VISCONTI dalle altre società partecipanti. In breve, la classifica delle migliori seconde e la classifica finale del girone n. 6 erano state stilate escludendo in toto tutte le partite che vedevano protagonista la U.S. VISCONTI e, pertanto, si erano basate su un girone a sole tre squadre (invece delle quattro originariamente previste). Viceversa, secondo la ricorrente il criterio seguito dalla Delegazione territoriale era errato, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 10 CGS, con conseguente omologazione dei risultati delle partite in programma con il punteggio di 0-3 in favore dell’avversaria della U.S. VISCONTI. Così facendo, in ossequio a un evidente principio di parità di trattamento e chances tra le squadre partecipanti alla medesima competizione, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire n. 7 (sette) punti nella classifica finale, classificandosi tra le prime due migliori seconde che avevano diritto ad accedere alla seconda fase del torneo. Ciò anche perché nella classifica pubblicata vi sarebbe un evidente errore materiale, legato al fatto che la A.S.D. ST. AMBROUES F.C. ha conseguito 4 punti in classifica dagli scontri diretti con le altre partecipanti al girone (1 vittoria e 1 pareggio) e non 2, come invece erroneamente riportato nella classifica pubblicata. In conclusione, la ricorrente chiede la riforma del C.U. n. 17 del 17.10.2024 nella parte in cui ha illegittimamente escluso la A.S.D. ST. AMBROUES F.C. dal passaggio al secondo turno del torneo. A seguito di fissazione dell’udienza ai sensi degli artt. 87 e 95 CGS (da ritenersi applicabili in via interpretativa al presente procedimento), con termini abbreviati per ragioni di urgenza legate alla necessità di una pronuncia tempestiva sul ricorso prima della disputa della prima partita del secondo turno di Coppa, nessuno compariva per la ricorrente, sicché Questo Tribunale tratteneva in riserva il ricorso per la decisione, che veniva sciolta come da dispositivo. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale OSSERVA In via preliminare, Questo Tribunale ritiene correttamente incardinata la competenza in merito al procedimento de quo, sulla base delle condivisibili argomentazioni della Corte Federale d’Appello n. 37/2020- 2021, del 19 novembre 2020, che hanno affrontato questione sovrapponibile a quella qui in esame. In particolare, la Corte Federale ha affermato che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assunte di Comitati regionali in punto di composizione dei campionati rientrino nella competenza del Tribunale Federale Territoriale, in virtù del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 79, co. 1, e 138, co. 2, CGS. Quest’ultima disposizione, in particolare, deve ritenersi norma sulla competenza, a carattere speciale e distinto rispetto alle disposizioni di cui all’87 CGS, che invece può considerarsi il parametro normativo di riferimento per il rito (in uno con l’art. 95 CGS). Questa soluzione interpretativa, oltre ad essere in linea con il dettato normativo sopra richiamato, appare a Questo Tribunale maggiormente coerente con una lettura sistematica dell’intero apparato giurisdizionale tracciato dal CGS FIGC in ambito sportivo, che pone in capo ai Tribunali territoriali la competenza residuale su tutto quanto concerne i campionati e le competizioni organizzate, appunto, in ambito territoriale (in termini peraltro coerenti con i principi generali di diritto affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, n. 0096/CFA-2021-2022). Ciò considerato, ritiene Questo Tribunale che il ricorso in esame sia invece viziato in radice rispetto alla fondamentale questione della corretta formazione del contraddittorio in relazione alla materia in esame. Invero, è consolidato principio dell’ordinamento sportivo e più in generale cardine del giusto processo costituzionalmente garantito dall’art. 111 Cost. il dovere della parte di instaurare secondo i termini e le modalità previste dal CGS il contraddittorio con tutte le parti direttamente interessate dalla decisione che viene richiesta all’organo di giustizia: “E’ principio processuale fondamentale che ogni decisione debba essere resa nel contraddittorio delle parti e cioè che queste ultime siano effettivamente poste in grado di rappresentare adeguatamente al giudice le proprie ragioni, formulando domande ed eccezioni, controdeducendo e replicando alle richieste e alle tesi avversarie. Ciò vale anche per il processo sportivo che, secondo la puntuale previsione del comma 1 dell’art. 44 CGS, «attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo». La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e cioè che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa, che quest’ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese e che, per quanto riguardo lo svolgimento del processo, le parti siano state ritualmente e correttamente informate del giorno (e dell’ora) in cui esso si sarebbe svolto, costituisce questione rilevabile d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di presupposto processuale cioè di una condizione di validità del processo” (cfr. ex multis, CFA, sez. I, decisione n. 48/2021-2022/A). Tale principio si esplica in forme parzialmente differenti nelle varie fasi di giudizio (ad es. il Giudice Sportivo si pronuncia sulle questioni inerenti alla regolarità delle gare anche d’ufficio, godendo di poteri istruttori autonomi dall’iniziativa delle parti), e deve invece trovare pieno riconoscimento e tutela rispetto a un ricorso che attiene alla formazione dei campionati e delle relative classifiche, rispetto al quale appare indubbio l’obbligo per la parte istante di notificare i propri atti a tutte le società contro-interessate, oltre che all’ufficio competente del comitato territoriale che ha in gestione il campionato o la coppa di interesse. Nel caso in esame, tuttavia, non risulta alcuna prova da cui desumere che la ricorrente A.S.D. ST. AMBROUES F.C. abbia puntualmente notificato il proprio ricorso a tutte le altre società contro-interessate, e segnatamente alle altre “migliori seconde” partecipanti alla Coppa Lombardia Terza Categoria, che presentano un interesse evidente e diretto al possibile esito del ricorso presentato e all’ammissione o esclusione delle stesse dal passaggio del turno di coppa. In assenza di tali notifiche o comunque della relativa prova documentale, per le ragioni di cui in motivazione il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale DICHIARA inammissibile il ricorso. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

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