C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 05.08.2024 Prot. 32222/357 pfi23-24 a carico di: FBC SARONNO CALCIO 1910
Deferimento della Procura Federale datato 05.08.2024 Prot. 32222/357 pfi23-24 a carico di:
FBC SARONNO CALCIO 1910 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe GIGLIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale compagine, così come riportati nel seguente capo di imputazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “Sig. Giuseppe Giglio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FBC SARONNO CALCIO 2010: violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2012-2022, 2022-2023 e 2023-2024 posto in essere plurime condotte commissive ed omissive contrarie allo statuto della società FBC Saronno Calcio 1910 dello stesso presieduta e nello specifico: 1. avere omesso, almeno sino al 25.07.2023 di istituire e tenere il libro soci previsto dall’art. 14 dello statuto sociale ed il libro verbale delle assemblee dei soci previsto dall’art. 17 dello statuto sociale; 2. avere omesso l’istituzione di scritture contabili della società e, di conseguenza, avere omesso di predisporre, ai fini della successiva approvazione da parte dell’assemblea dei soci della società, il bilancio preventivo e consuntivo relativi agli anni 2021 e 2022 secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 7 e 22 dello statuto sociale; 3. avere omesso di ricostituire il Consiglio Direttivo della società nel peeiodo tra il 6.1.2023 (data di decadenza dell’organo sociale a seguito delle dimissioni dei soci Morandi e Bottani) e il 25.07.2023 (data di ricostituzione del Consiglio Direttivo), così violando il disposto di cui all’art. 19 dello statuto sociale” Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che - alla riunione del 03.10.2024 è comparso per la Procura Federale l’avv. Francesco Vignoli; per la società deferita il Presidente Giuseppe GIGLIO con l’avv. Carmine Gorrasi; - dichiarata l’apertura del dibattimento, l’avvocato Gorrasi nulla contesta sia in relazione alle imputazioni contenute nel deferimento al SARONO CALCIO e sia al fatto che la stessa società, una volta raggiunto l’accordo ex art. 126 CGS non abbia pagato nei termini la sanzione concordata. L’avvocato Gorrasi sottolinea l’assoluta buona fede della società ed evidenzia che l’errore del mancato pagamento dell’ammenda concordata è dovuto a un problema di comunicazione con il CRL il quale, a mezzo di un suo dipendente, avrebbe sempre detto al SARONNO CALCIO che l’importo dell’ammenda concordata sarebbe stata scalata dal conto federale; - il rappresentante della Procura Federale si riporta integralmente al deferimento e agli atti che comprovano la responsabilità della società deferita e sostiene poi che l’accordo precedentemente raggiunto ai sensi ex art. 126 CGS si è risolto in virtù dell’oggettivo inadempimento del pagamento di quanto pattuito da parte del SARONNO CALCIO. L’avvocato Francesco Vignoli, quindi, chiede l’applicazione della sanzione nei confronti del FBC SARONNO CALCIO dell’ammenda di € 2.000,00 (€ 1.500,00 pena base aumentata di un terzo sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza federale); osserva I fatti posti in essere dal deferimento devono ritenersi giudizialmente accertati, anche in virtù dell’ammissione della società. Occorre, però valutare se sia accoglibile la richiesta della Procura Federle di applicare una sanzione “maggiorata” in virtù del mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, inizialmente raggiunto dalla società deferita e poi non eseguito, così come documentato in atti. In proposito, si ritiene di richiamare l’orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite (decisione/0115/CFA-2022-2023), la quale ha fatto proprio e validato nella formazione più autorevole il principio di diritto prima affermato da altra decisione (Sez. I, decisione 0100/CFA-2022-2023 dell’8.5.2023), secondo cui “l’inciso - previsto dagli artt. 73, 78 e 106 CGS per i giudizi in grado di appello - “depone nel senso di consentire l’aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo”. Ciò, “porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talchè può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento” Su tali basi le SSUU della CFA hanno censurato la decisione del Tribunale di incrementare la sanzione pecuniaria “base” in virtù del fatto che “l’inadempimento dell’accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è a quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell’ammenda (….) merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari” Al riguardo, si è poi osservato come tale giustificazione non tenga conto "del fatto che in primis l'attività degli Uffici Federali è l'effetto naturale dell'impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure aveva considerato" delle specifiche circostanze in fatto evidenziate dalla reclamante che comportavano una valutazione più mite della violazione riscontrata e una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura. Questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento affermato dalla CFA a Sezioni Unite, in quanto maggiormente rispondente alla struttura procedurale del rito disciplinare sportivo e ai parametri normativi fissati dal Codice di Giustizia FIGC. Invero, è lo stesso art. 126 CGS a prevedere, di fatto, che l'accordo così raggiunto, prima dell'esercizio dell'azione disciplinare, acquisisca forma definitiva solo con la completa esecuzione dello stesso, secondo una procedura che ricorda quella prevista in materia penale per l'oblazione ex art. 162 e 162-bis c.p. In caso di mancato adempimento, la Procura non possiede alcuna facoltà di procedere in modo coattivo all'esecuzione dell'accordo e il procedimento riprende il suo corso naturale, seguendo le forme del rito "ordinario", rispetto al quale la cognizione attribuita al Tribunale Federale è pacificamente piena, tanto che - a livello teorico - potrebbe anche concludersi con un proscioglimento e che comunque, come ricordato dalle SS.UU. nella citata delibera, non pone alcun vincolo rispetto alla dosimetria della sanzione, in melius o anche in peius, purché la stessa sia ancorata alle risultanze in fatto e in diritto del procedimento. Di converso, non è ravvisabile nel CGS alcuna disposizione che preveda una "ulteriore" sanzione nei confronti del deferito, qualora non dia completa esecuzione all'accordo raggiunto. Del resto, risulterebbe paradossale che il Tribunale Federale adito abbia il potere/dovere di valutare la congruità dell'accordo sulla pena eventualmente raggiunto in limine all'udienza ex art. 127 CGS, potendolo anche rigettare laddove ritenga non corretta la qualificazione dei fatti o congrua la sanzione applicata, ma al contempo sia vincolato alla richiesta della Procura federale nel rito ordinario in ragione di un previo accordo sulla pena raggiunto ante deferimento e non portato a completa esecuzione, sul quale non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione ove fosse divenuto definitivo. Su tali basi giuridiche, questo Tribunale ritiene che il fatto così come contestato e accertato giudizialmente giustifichi in fatto e in diritto l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad € 1.500,00, da ritenersi congrua rispetto al comportamento ascritto alla società deferita. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
la società FBC SARONNO CALCIO alla sanzione dell’ammenda nella misura € 1500,00 (euro millecinquecento).