C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 30.08.2024 – Prot. 5523/811 pfi 23/24, nei confronti di: – il sig. Giancarlo Giovinazzo,

Deferimento della Procura Federale datato 30.08.2024 – Prot. 5523/811 pfi 23/24, nei confronti di:

- il sig. Giancarlo Giovinazzo, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Real Desenzanese per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara A.S.D. Real Desenzanese – A.S.D. Progetto Sport Giovani disputata in data 18.2.2024 presso il campo comunale “G. Maraviglia” di Desenzano del Garda (Bs) e valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, alla quale assisteva dalla tribuna, sferrato un pugno al volto alla madre del calciatore sig. Diego Cominelli, che partecipava alla gara nelle fila della squadra della società A.S.D. Progetto Sport Giovani, con la quale aveva avuto poco prima un acceso alterco verbale; - la società A.S.D. Real Desenzanese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giancarlo Giovinazzo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito con particolare riguardo alla notifica degli atti premesso che  Alla riunione del 03.10.2024 è comparso l’avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale; sono inoltre comparsi il sig. Giancarlo Giovinazzo con l’Avv. Piergiuseppe Caldana; Nessuno è comparso per la ASD Real Desenzanese;  Dichiarata l’apertura del dibattimento la difesa dei deferiti si è riportata integralmente agli atti con particolare riferimento alla memoria ex art. 123 CGS, e ha ribadito l’inattendibilità delle deposizioni dei soggetti sentiti dalla Procura Federale in sede di indagini considerato che nessuno dei testi ha assistito all’aggressione subita dal sig. Giovinazzo ritenuta pacifica con riferimento alle produzioni documentali in atti. In ogni caso, previa ricostruzione di parte dei fatti occorsi, venivano confermate le espressioni ingiuriose rivolte dal sig. Giovinazzo nei confronti del calciatore che aveva commesso il fallo di gioco da cui sono scaturiti i fatti oggetto del deferimento e veniva riaffermata l’assenza di percosse. Il rappresentante della Procura Federale, nel riportarsi integralmente agli atti e al deferimento, sottolineava da un lato la piena attendibilità dei soggetti sentiti in sede di indagini nonché le discrepanze fra la ricostruzione dei fatti prospettata in sede di indagini, in sede di memoria ex art. 123 CGS e in sede di udienza. La Procura Federale chiedeva dunque l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione per 9 mesi del sig. Giancarlo Giovinazzo e di € 800,00 di ammenda per la ASD Real Desenzanese. osserva Preliminarmente, deve essere evidenziato che il procedimento in oggetto trae origine da un articolo di giornale pervenuto all’attenzione della Procura Federale relativamente ad un colpo sferrato dal deferito nei confronti di soggetto non tesserato presente sugli spalti. Non possono dunque trovare ingresso nel presente giudizio tutte le circostanze relative al contesto precedente e successivo ai fatti contestati al sig. Giovinazzo in quanto ultronei ed irrilevanti ai fini della valutazione della condotta posta in essere dal tesserato. Pertanto, le asserite offese, minacce e aggressioni eventualmente subite dal deferito non possono essere oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale. In via ulteriormente preliminare, si evidenzia come lostandard probatorio necessario per ritenere un soggetto colpevole di una violazione disciplinare sportiva è diverso da quello richiesto dall'ordinamento statale nell'ambito di un giudizio penale. Difatti, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto in materia in diverse occasioni ed ha stabilito che "(…) è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commisisone dell'illecito.". (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016). In sostanza, l'organo giudicante, nell'accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un "confortevole convincimento" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 93/17; Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. I, Decisione n. 23/2021 ed infine Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 71/2021). Posto quanto premesso, le indagini della Procura Federale appaiono a questo Collegio sufficienti, circostanziate e tali da far ritenere superflua l’ulteriore attività istruttoria richiesta dalla difesa del deferito. Nello specifico, anche per pacifica ammissione da parte del deferito, dagli atti emerge che all’esito di un violento scontro gioco che ha cagionato un grave infortunio per un calciatore della Real Desenzanese, il deferito ha rivolto una serie di espressioni ingiuriose nei confronti del calciatore autore del fallo. In tale contesto, una tifosa non tesserata si è appropinquata verso il sig. Giovinazzo ed ha a sua volta rivolto una serie di epiteti ingiuriosi nei suoi confronti. In tale contesto, scosso per le condizioni del calciatore della Real Desenzanese ed al fine di scongiurare ulteriori conseguenze derivanti dall’infortunio, il deferito ha preso il proprio telefono e ha chiesto quale numero fosse il numero da chiamare per ricevere immediato soccorso. La tifosa a quel punto ha cinto il braccio del deferito proferendo ancora una frase ingiuriosa riferibile al fatto che lo stesso non fosse a conoscenza del numero di telefono da contattare per i soccorsi. Il fatto contestato si inserisce nel momento immediatamente successivo a quelle descritto infra in cui, secondo la tesi accusatoria, il tesserato avrebbe colpito la non tesserata con un pugno. Dall’analisi delle risultanze documentali emerge che senza dubbio alcuno la tesserata abbia ricevuto una percossa sul volto, come meglio dettagliato nei referti medici acquisiti in atti. Resta da comprendere se il colpo sia stato inferto dal sig. Giovinazzo e se l’azione sia stata volontaria. In tal senso depone in maniera univoca la dichiarazione del teste sentito dalla Procura in fase di indagini, sig. Regosini Ismaele che ha riportato quanto segue “Ricordo che i due erano molto vicini. Ad un certo punto l’uomo ha chiesto come si potesse chiamare un’ambulanza e la signora con tono di scherno gli ha detto “si fa il 118! Non sa nemmeno il numero dell’ambulanza!” Nel dire questo, lo ha toccato sul braccio, ma senza colpirlo. Lui l’ha colpita con un pugno al volto, sul lato occhio sinistro/zigomo. La signora è caduta a terra, sugli spalti. Ho visto bene perché a quel punto mi ero alzato ed ero ancor più vicino”. Sul punto, a specifica domanda ha poi risposto “preciso che l’aggressore ha sferrato un pugno e non si è limitato a divincolarsi. Ricordo che gli ho detto “ma come fai a picchiare una donna!” e lui mi ha risposto “mi ha colpito prima lei!”, circostanza che escludo perché non si era trattato di un colpo ma di una mano appoggiata sul braccio”. Tale descrizione riporta per diretta conoscenza la descrizione di quanto occorso e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, non sussistono elementi tali da ritenere inattendibile quanto riferito dal teste. In particolare, se da un lato comunque non vi sarebbe correlazione fra l’aver assistito all’episodio di cui sopra e il non aver assistito all’asserita successiva aggressione subita dal sig. Giovinazzo, il teste ha confermato di aver assistito a una “mass confrontation” e di aver assunto il ruolo di divisore fra i contendenti. In tale contesto di colluttazione è ben possibile che egli non abbia preso visione di eventuali colpi inferti al deferito da parte di terzi. Quanto sopra, sulla base dei principi in materia di onere della prova nel processo sportivo sopra meglio descritti, induce questo Collegio a ritenere provata la responsabilità del sig. Giovinazzo in merito ai fatti ascritti e ad assumere il provvedimento come da dispositivo. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

Giovinazzo Giancarlo alla sanzione dell’inibizione per 9 mesi; ASD Real Desenzanese alla sanzione dell’ammenda nella misura di € 800,00 (ottocento).

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