C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 02.09.2024 – Prot. 5630/1025 pfi 23/24, nei confronti di: – sig. Laiso Federico,
Deferimento della Procura Federale datato 02.09.2024 – Prot. 5630/1025 pfi 23/24, nei confronti di:
- sig. Laiso Federico, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pontelambrese: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 9.6.2023, presso la sede della società Pontelambrese, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Marco Maria Maffia al versamento da parte dei genitori dello stesso della somma di euro 7.000,00 (settemila/00), poi diminuita ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ottenendo il pagamento di tale ultimo importo dal padre del calciatore a mezzo di un bonifico di € 3.000,00 in data 3.8.2023 e di un assegno bancario di € 2.000,00 incassato dalla società nel mese di gennaio 2024; - ASD Pontelambrese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Federico Laiso, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito con particolare riguardo alla notifica degli atti premesso che Alla riunione del 03.10.2024 è comparso l’avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale; sono inoltre comparsi il sig. Laiso Federico, sia in proprio che in qualità di legale rapp.te della ASD Pontelambrese, con l’Avv. Fabio Galli; Dichiarata l’apertura del dibattimento la difesa dei deferiti si è riportata integralmente agli atti con particolare riferimento alla memoria ex art. 123 CGS, ed ha sottolineato lo svincolo del calciatore è subentrato a prescindere dalla dazione di denaro, in ragione dei rapporti amichevoli intercorrenti tra lo stesso ed il Presidente Laiso. La corresponsione della somma sarebbe dunque avvenuta a titolo di liberalità. Il Presidente Laiso, confermava di aver ricevuto il bonifico e l’assegno di cui al deferimento e ribadiva che le somme erano state versate a titolo di donazione. Dichiarava inoltre che lo svincolo era stato richiesto dal calciatore che aveva intenzione di riavvicinarsi alla famiglia per esigenze personali. Specificava inoltre di aver detto al calciatore che lo avrebbe potuto dare in prestito gratuito se avesse preso parte a campionati di prima categoria o inferiori e che, viceversa, se si fosse trattato di categorie superiori avrebbe trovato senz’altro un accordo con l’eventuale nuova società. Il rappresentante della Procura Federale, nel riportarsi integralmente agli atti e al deferimento, sottolineava come lo svincolo fosse subordinato alla dazione di denaro e che quindi non sussistesse alcun animus donandi, elemento essenziale della donazione. osserva I fatti posti alla base del deferimento devono ritenersi giudizialmente accertati, anche in virtù della pacifica ammissione della ricezione di denaro da parte della società con le modalità di cui al capo di incolpazione. Nella fattispecie appare pienamente provato che la dazione di denaro non possiede alcuna connotazione di liberalità ma rappresenta ictu oculi il corrispettivo ricevuto dalla società per lo svincolo del calciatore. Depongono in tal senso sia la registrazione audio in atti, nella quale il Presidente evidenzia la necessità di reperire delle somme dalla cessione del calciatore per poterlo sostituire e suggerisce al padre del Maffia di qualificare la dazione di denaro come sponsorizzazione o come donazione da parte di una delle sue aziende per limitare i costi, sia dalle dichiarazioni in sede di audizione dello stesso Presidente che dichiarava che non avrebbe incassato l’assegno se il calciatore fosse tornato a giocare per la Pontelambrese. Anche la circostanza secondo cui il calciatore sarebbe stato ceduto in prestito gratuito solo a condizione che prendesse parte a campionati di prima categoria o inferiori porta ragionevolmente a propendere per l’insussistenza dello spirito di liberalità. Infine, la prospettazione da parte del Presidente della corresponsione di somme di denaro a titolo alternativamente di donazione o sponsorizzazione porta inevitabilmente a concludere per l’assenza dell’animus donandi. Ne consegue che la condotta tenuta dal Presidente rientri nella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle N.O.I.F. e, per l’effetto, quella della società a norma dell’art. art. 6, comma 1, del CGS. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
Laiso Federico alla sanzione dell’inibizione per 12 mesi; ASD Pontelambrese alla sanzione dell’ammenda nella misura di € 3.000,00 (tremila).