C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 06.08.2024 – Prot.3347/849pfi23-24/PM/fda, nei confronti di: 1- Roberto Tengattini,
Deferimento della Procura Federale datato 06.08.2024 – Prot.3347/849pfi23-24/PM/fda, nei confronti di: 1- Roberto Tengattini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la società A.C.D. Paratico 2009; 2- Giuliano Ferrari, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; 3- Sasha Thomas Fumagalli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; 4- Sebian Corsini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; 5- Luca Ferrari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; 6- la società A.C.D. Paratico 2009; per rispondere: 1. il sig. Roberto Tengattini della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Paratico 2009, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Luca Ferrari e Sasha Thomas Fumagalli di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Paratico 2009, alla gara A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; i calciatori sigg.ri Luca Ferrari e Sasha Thomas Fumagalli hanno partecipato all’incontro appena citato utilizzando rispettivamente i nominativi dei calciatori sigg.ri Cristian Stefan Salogni, indicato nella distinta di gara con il n. 8, e Sebian Corsini, indicato nella distinta di gara con il n. 11; 2. il sig. Giuliano Ferrari a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.C.D. Paratico consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, nella quale sono inseriti i nominativi dei calciatori sigg.ri Cristian Stefan Salogni, indicato con il n. 8, e Sebian Corsini, indicato con il n. 11, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tali calciatori all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto del calciatore sig. Cristian Stefan Salogni ha preso parte alla gara il calciatore sig. Luca Ferrari ed al posto del calciatore sig. Sebian Corsini ha preso parte alla gara il calciatore sig. Sasha Thomas Fumagalli, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; b) della violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, mentre si stava svolgendo la sua audizione dinanzi ai rappresentati della Procura Federale, interrotto la stessa senza alcun valido motivo abbandonando la stanza senza sottoscrivere il verbale ed invitando con tono di voce molto alto tuti gli altri tesserati convocati e presenti per essere ascoltati ad andarsene e a non rendere nessuna dichiarazione alla Procura Federale;
3. il sig. Luca Ferrari a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Paratico 2009, alla gara A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; per partecipare a tale incontro il sig. Luca Ferrari ha utilizzato il nominativo del calciatore sig. Cristian Stefan Salogni, indicato nella distinta di gara con il n. 8; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 4. il sig. Sasha Thomas Fumagalli a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Paratico 2009, alla gara A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024, valevole per il Campionato Juniores Under 19, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; per partecipare a tale incontro il sig. Sasha Thomas Fumagalli, ha utilizzato il nominativo del calciatore sig. Sebian Corsini, indicato nella distinta di gara con il n. 11; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 5. il sig. Sebian Corsini della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 6. la società A.C.D. Paratico 2009 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Tengattini, Giuliano Ferrari, Luca Ferrari, Sasha Thomas Fumagalli, Pietro Loda, Sebian Corsini e Stefan Cristian Salogni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Occorre premettere che l’originario deferimento riguardava le posizioni personali di altri due tesserati, uno dei quali ebbe a definire la propria posizione mediante accordo con la Procura Federale, ex art. 127 CGS, per l’applicazione di una sanzione. Nei confronti dell’altro tesserato il Tribunale Federale provvide con separato provvedimento in esito alla riunione del 25.9.2024. Con quel medesimo provvedimento il Tribunale Federale rigettava le richieste di applicazione delle sanzioni avanzate in accordo con la Procura Federale ex art. 127 CGS, avanzate da tutti i tesserati in intestazione e dalla Società A.C.D. Paratico 2009, in quanto ritenute manifestamente incongrue.
All’inizio dell’udienza del 17.10.2024, a domanda del Presidente del Collegio, il Sostituto Procuratore Federale evidenziava che non erano state concordate con i tesserati o con la Società altre proposte di applicazione delle sanzioni; si procedeva quindi con il rito ordinario. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti quindi gli incombenti di rito, premesso che - Alla riunione del 17.10.2024 per la Procura Federale è comparso l’Avv. Francesco Vignoli, per i deferiti Tengattini, Ferrari Giuliano, Fumagalli, Corsini, Ferrari Luca, e per la A.C.D. Paratico 2009, è comparsa mediante collegamento telematico l’avv. Barbara Marini, giuste procure già acquisite in atti; - All’esito della discussione, il Sostituto Procuratore Federale, ritenuta la responsabilità di tutti i tesserati per ciascuno dei fatti loro attribuiti, nonché quella della Società per responsabilità oggettiva, richiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) Roberto Tengattini: mesi otto di inibizione; 2) Giuliano Ferrari: un anno di inibizione; 3) Sasha Thomas Fumagalli: dieci giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; 4) Sebian Corsini: otto giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; 5) Luca Ferrari: dieci giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; 6) la società A.C.D. Paratico 2009 – mille Euro di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025. L’Avv. Marini, evidenziato come i tesserati avessero riconosciuto la gravità dei fatti, richiedeva che le sanzioni nei confronti dei calciatori fossero comminate in misura inferiore rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale, mentre si rimetteva alla decisione del Tribunale Federale per ciò che concerne le sanzioni a carico degli altri tesserati e della Società. Faceva inoltre presente che la Società A.C.D. Paratico, per la Stagione Sportiva 2024/2025 non partecipa al Campionato Under 19, ma al Campionato Under 21 Terza Categoria. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei tesserati deferiti, nonché della Società A.C.D. Paratico, per le violazioni rispettivamente ad essi ascritte. Il procedimento prende infatti le mosse dalla segnalazione che la Società avversaria della compagine della A.C.D. Paratico nella gara del Campionato Juniores Provinciali di Brescia del 17.2.2024 ebbe a presentare al Giudice Sportivo di quella Delegazione. Il Giudice Sportivo, a sua volta, trasmetteva gli atti alla Procura Federale perché svolgesse le indagini sull’ipotesi di illecito prospettata. Dalle indagini condotte dalla Procura Federale è emerso inequivocabilmente -attraverso l’acquisizione di materiale fotografico, attraverso la deposizione testimoniale dell’Arbitro della gara del 17.2.2024, attraverso le deposizioni dell’allenatore e dell’Assistente dell’Arbitro di parte della Società avversaria in quella giornatache i calciatori squalificati Luca Ferrari e Sasha Thomas Fumagalli della Società A.C.D. Paratico presero parte a quell’incontro spendendo la falsa identità dei compagni di squadra Stefan Cristian Salogni e Sebian Corsini. Il Dirigente accompagnatore per la Società A.C.D. Paratico del 17.2.2024 che sottoscrisse la distinta di gara era il Sig. Giuliano Ferrari, il quale ovviamente non poteva non essere a conoscenza della falsa identità dei calciatori come riportata in distinta e spesa con il Direttore di Gara, atteso che, a prescindere dalla ovvia conoscenza personale dei calciatori della propria squadra, il calciatore Luca Ferrari è suo figlio. Proprio questa circostanza determinava la inconsulta reazione del Sig. Giuliano Ferrari, nel momento in cui, in sede di indagini, gli venivano mostrate le fotografie dei calciatori che avevano preso parte alla gara, tanto che non solo egli abbandonava repentinamente la sede ove si stava svolgendo il colloquio con i Collaboratori della Procura Federale, invitando, alterato, tutti gli altri tesserati a fare altrettanto. Costoro, certamente su impulso del loro Dirigente societario, ma evidentemente trascurando i loro doveri di tesserati federali ed il conseguente obbligo -fermo il diritto di difesa- di collaborazione con gli Organi di giustizia federale, si adeguavano all’invito loro rivolto ed abbandonavano senza giustificazione il luogo ove avrebbe dovuto assumersi la loro audizione. Così descritte le condotte, suffragate da prove documentali e testimoniali, ed in nessun passaggio procedimentale contraddette dagli interessati, esse debbono essere ritenute pienamente comprovate. Si tratta quindi di considerare la gravità degli addebiti, ai fini della determinazione delle sanzioni che si ritengano congrue. La prima delle condotte contestate, ossia lo schieramento di due calciatori squalificati spendendo la falsa identità di due compagni di squadra, al di là della possibile rilevanza penale della condotta, esprime il più marcato dispregio dei valori di etica, lealtà e probità che devono improntare l’attività sportiva, vieppiù a livello giovanile ove la pratica sportiva assume financo un ruolo educativo delle più giovani generazioni. Si passi ora alla valutazione dell’autonoma violazione contestata a tutti i tesserati sopra riportati ad eccezione del Presidente Tengattini, ossia quella di avere ingiustificatamente abbandonato il luogo ove era in svolgimento l’atto istruttorio condotto dai Collaboratori della Procura Federale. La prova della circostanza riposa nella Relazione di chiusura dell’attività inquirente, datata 17.5.2024, ed a firma dei Collaboratori della Procura Federale delegati all’indagine; d’altra parte la circostanza non è stata fatta oggetto di contestazione da parte di alcuno dei deferiti. La condotta, così come contestata, importa da una parte la violazione dei generali doveri di probità imposti dall’art. 4 CGS a tutti gli appartenenti al sistema federale; dall’altra parte costituisce violazione dello specifico obbligo previsto dall’art. 22 CGS con riguardo agli Organi di Giustizia Sportiva. Ma se il fatto contestato è rilevante sotto il profilo dell’autonoma violazione, essa si salda con la prima (e più grave), in quanto dà mostra dell’assenza di alcuna forma di resipiscenza o ravvedimento, nonché di mancata accettazione delle regole che disciplinano l’attività federale. Per queste ragioni, per ciò che concerne la dosimetria delle sanzioni, si ritiene che non siano congrue e proporzionate alla fattispecie regiudicanda le richieste sanzionatoria avanzate dalla Procura Federale, che non valorizzano adeguatamente, ad avviso del Tribunale, la decettività delle condotte e la conseguente necessità di sanzioni proporzionatamente afflittive. Né può condividersi l’assunto difensivo, comprensibilmente speso ma privo di adeguato riscontro probatorio, secondo cui i calciatori (quanto meno essi, visto che la deduzione difensiva venne spesa unicamente con riferimento a costoro) avrebbero compreso di essere venuti meno ai loro doveri di lealtà e probità. In verità, anche in considerazione del loro comportamento processuale, nessuno dei deferiti ha dato mostra della benché minima forma di ravvedimento, rimanendo il rispettabilissimo argomento difensivo nell’alveo delle formule di stile. Infine, la responsabilità diretta oggettiva della Società, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, consegue ad una previsione normativa, sottratta al perimetro valutativo del Tribunale Federale. Ma anche con riferimento alla Società, la richiesta di penalizzazione richiesta dall’Organo requirente appare eccessivamente blanda, considerato che la squadra della A.C.D. Paratico, schierando consapevolmente i due atleti squalificati, conseguì una vittoria. La penalizzazione di punti in classifica deve quindi attestarsi, sebbene riferita al Campionato della Stagione Sportiva successiva, almeno a quelli che si conseguono con un risultato vittorioso di una partita. Le sanzioni vanno quindi determinate come da dispositivo, in misura superiore -tranne che per il Sig. Tengattini- alle richieste della Procura Federale Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, irroga le seguenti sanzioni: Sig. Roberto Tengattini: mesi otto di inibizione; Sig. Giuliano Ferrari: un anno e sei mesi di inibizione; Sig. Sasha Thomas Fumagalli: otto mesi di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; Sig. Sebian Corsini: tre mesi di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; Sig. Luca Ferrari: otto mesi di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; Società A.C.D. Paratico 2009 – mille Euro di ammenda e TRE punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato Under 21 Terza Categoria. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.