C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società POL.D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2.–Campionato 2° Categoria – Girone H – GARA del 13.10.2024 – ROBECCO D’OGLIO – TORRAZZO MALAGNINO-C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 17.10.2024
Reclamo della società POL.D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2.–Campionato 2° Categoria – Girone H - GARA del 13.10.2024 – ROBECCO D’OGLIO – TORRAZZO MALAGNINO-C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 17.10.2024
La Società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato nei confronti del proprio calciatore, Lhilali Radouane, la squalifica fino al 16.12.2024 perché lo stesso, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, uscendo dal campo rivolgeva gravi frasi offensive al Direttore di Gara; inoltre, al termine della gara, nella zona spogliatoio, reiterava tale comportamento gravemente offensivo nei confronti del Direttore di Gara, venendo allontanato dal proprio allenatore. Inoltre, inseguiva l’Arbitro all’uscita dello spogliatoio fino alla di lui auto, insistendo nel comportamento gravemente offensivo. Nel proprio reclamo la società reclamante si limita a sostenere l’esagerazione del secondo cartellino giallo comminato al sig. Lhilali Radouane; ciò ne avrebbe provocato la reazione eccessiva. Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della squalifica del proprio calciatore, o di riformare la decisione impugnata e, conseguentemente, ridurre la squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte OSSERVA Dal referto di gara, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che il sig. Lhilali Radouane, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, teneva un comportamento gravemente offensivo nei confronti del Direttore di Gara, reiterato nella zona spogliatoi e poi inseguendo il medesimo Arbitro sino alla sua auto, continuando ad insultarlo. La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara idonea a scalfirne il valore di prova privilegiata anzidetto. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo della Pol D. Torrazzo Malagnino e dispone l’addebito della relativa tassa.
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