C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD SAN MICHELE CALCIO – Campionato Juniores Prov.U19 – Girone B – GARA del 05.10.2024 – ASD SAN MICHELE CALCIO – ASD MALNATESE CALCIO – C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Varese datato 10.10.2024

Reclamo della società ASD SAN MICHELE CALCIO – Campionato Juniores Prov.U19 – Girone B - GARA del 05.10.2024 – ASD SAN MICHELE CALCIO – ASD MALNATESE CALCIO - C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Varese datato 10.10.2024

La Società A.S.D. SAN MICHELE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato nei confronti del proprio calciatore, Luca MORNATI, la squalifica per otto gare per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro a fine gara che portava anche ad un contatto fisico. Nel proprio reclamo la società reclamante, pur riconoscendo che il proprio calciatore MORNATI pronunciava a fine gara ad alta voce delle illazioni ingiustificate, da cui la reclamante si dissocia, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sia troppo severa in relazione al comportamento tenuto dal calciatore. Rientrato negli spogliatoi, il MORNATI insisteva con il reiterare l’illazione che l’arbitro chiamando per nome i calciatori della squadra avrebbe avuto con questi un certo rapporto di famigliarità, ma il MORNATI non avrebbe avuto alcun contatto fisico con il Direttore di gara il quale, udite le parole del MORNATI, sarebbe entrato negli spogliatoi senza annunciarsi e si rivolgeva al calciatore con toni non concilianti. A questo punto il MORNATI si sarebbe avvicinato all’arbitro per afferrare la maniglia della porta al fine di chiuderla e per porre termine al diverbio che si era acceso, ma mai avrebbe toccato il direttore di gara. La reclamante chiede di riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la sanzione di 8 giornate di squalifica inflitta al proprio calciatore. Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte OSSERVA Dal referto di gara, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che il calciatore Luca MORNATI, a fine gara, con intento denigratorio ed offensivo, offendeva ed insultava l’arbitro. Anche dopo il rientro negli spogliatoi il MORNATI insisteva con l’insinuare che il direttore di gara aveva delle conoscenze con i componenti della squadra avversaria e lo insultava nuovamente. L’arbitro invitava il MORNATI a non insistere con le espressioni mendaci e lesive, ma a quel punto il calciatore si avvicinava con tono minaccioso e lo spintonava cercando di chiudere con forza la porta dello spogliatoio. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo della A.S.D. SAN MICHELE CALCIO e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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