C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA OR.PA.S. – Campionato All.Prov.U17 – Girone B GARA del 06.10.2024 – IRIS 1914 – POLISPORTIVA OR.PA.S. C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Milano datato 11.10.2024
Reclamo della società POLISPORTIVA OR.PA.S. – Campionato All.Prov.U17 – Girone B GARA del 06.10.2024 – IRIS 1914 – POLISPORTIVA OR.PA.S. C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Milano datato 11.10.2024
La società POLISPORTIVA OR.PAS. ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S.di 1°Grado ha comminato nei confronti del calciatore GABELLONE MATTEO la squalifica per n. 3 (tre) giornate di gara, per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario ex art. 38, co. 1, CGS. Nel proprio reclamo, la società contesta la ricostruzione operata dal G.S., osservando come la dinamica dell’episodio che ha condotto all’espulsione del GABELLONE non sarebbe in alcun modo riconducibile alla nozione di condotta violenta, poiché il tesserato avrebbe cercato di colpire un pallone spiovente all’altezza del centrocampo e non si sarebbe avveduto della presenza concomitante di un avversario, finendo quindi per colpirlo per mera imprudenza, scevra da qualsiasi volontarietà lesiva. Richiede, pertanto, una congrua riduzione della squalifica comminata. Tanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini di Regolamento OSSERVA Dal supplemento arbitrale acquisito in atti, emerge in modo inequivocabile come il contrasto di gioco che ha visto protagonista il calciatore GABELLONE MATTEO non possa essere ricondotto alla nozione di condotta violenta così come definita all’interno del Regolamento del Giuoco del Calcio (regola 12). Invero, per condotta violenta si intende l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di “vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone, o contro un compagno di squadra, un dirigente, un ufficiale di gara, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere dal fatto che si concretizzi o no un contatto. Inoltre, un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisce deliberatamente con le mani o le braccia un avversario o qualsiasi altra persona sulla testa o sul volto è colpevole di condotta violenta, a meno che la forza usata sia irrilevante”. Nel caso di specie, il direttore di gara ha chiaramente indicato nel supplemento di rapporto come il calciatore abbia effettivamente colpito l’avversario a seguito di una condotta imprudente all’altezza della metacampo, tuttavia ciò sarebbe avvenuto in assenza di volontarietà aggressiva e nel mero tentativo di calciare il pallone che stava cadendo a seguito di rilancio della palla da altra parte del campo di gioco. Di conseguenza, tenuto conto anche della vigoria del contatto determinato dalla rilevante imprudenza della condotta del calciatore, Questa Corte ritiene che la sanzione comminata debba essere ridotta e riconfigurata in n. 2 (due) giornate di squalifica. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica nei confronti del calciatore GABELLONE MATTEO a n. 2 (due) giornate effettive. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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