C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 7/11/2024 – Delibera – gara del 4/11/2024 SUPERGA – CESANO BOSCONE IDROSTAR
gara del 4/11/2024 SUPERGA - CESANO BOSCONE IDROSTAR
La Società Cesano Boscone Idrostar non si è presentata per la disputa della gara a margine e non ha trasmesso idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore. La citata società come da comunicati ufficiali nº 26 del 15-10-24; nº 31 del 24-10-2024 e nº 1CS del5-11-2024 è stata sanzionata per non aver partecipato rispettivamente alle gare Barona Sporting - Cesano Boscone Idrostar; Pavia - Cesano Boscone Idrostar e Cesano Boscone Idrostar-Unione Calcio Basso Pavese. Dato quindi atto che a seguito della mancata presentazione per la gara in oggetto si verifica così la quarta rinuncia a disputare gare e che pertanto ai sensi dell’articolo 53, comma 5 delle Noif deve essere esclusa dalla manifestazione. Dato altresì atto che ai sensi dell’articolo 53, comma 3 Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. CU 42/A Figc 30-1-2019 e che ai sensi dell’articolo 53, comma 8 alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a …… Visto l’articolo art. 53 delle N.O.I.F.
PQS DELIBERA
a) di dichiarare la società Cesano Boscone Idrostar esclusa dal campionato di competenza. b) di comminare alla Società Cesano Boscone Idrostar la sanzione dell’ammenda pari ad €. 800,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’ appartenenza, per la Stagione Sportiva 2024/2025 pubblicate sul C.U. della FIGC n. 1 del 01-07-2024, pag 39 e seg. ed inoltre in tal modo così determinata anche ai sensi dell’ articolo 53, comma 8 delle N.O.I.F