FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.291/AA del 23/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARCHETTI A.S. CITTADELLA S.R.L

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 442 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Stefano MARCHETTI, e della società A.S.D. CITTADELLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO MARCHETTI, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Direttore Generale con poteri di firma e rappresentanza della società A.S. Cittadella S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso in data 27.11.2024, successivamente all’avvenuto rigetto da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del ricorso proposto dalla A.S. Cittadella Srl avverso la decisione con la quale la Corte Sportiva D’Appello Nazionale aveva provveduto a sanzionare quest’ultima società con la perdita (con il risultato di 0-3) della gara disputata in data 27.08.2024 contro il Pisa Sporting Club Srl per aver schierato in campo un calciatore non presente nella distinta consegnata all’arbitro (gara valevole per la 3^ giornata del Campionato di Serie B della corrente stagione sportiva e terminata sul campo con il risultato di 1-1), nel corso di una intervista rilasciata alla testata giornalistica online “trivenetogoal.it” (intervista poi ripresa e diffusa anche da numerose altre testate giornalistiche), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione personali propri di due figure apicali della società Pisa Sporting Club Srl, ovverosia, il Dott. Giuseppe Corrado e il Dott. Giovanni Corrado (padre e figlio) rispettivamente Presidente del C.d.A. e Consigliere Delegato del Pisa Sporting Club Srl;

A.S.D. CITTADELLA S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dall’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano MARCHETTI, e dal Sig. Andrea Gabrielli, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CITTADELLA S.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano MARCHETTI, e di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTADELLA S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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