FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.301/AA del 30/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BASSANI ASD SCUOLA CALCIO VALLE TELESINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 542 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Luana BASSANI e della società ASD SCUOLA CALCIO VALLE TELESINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUANA BASSANI, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Valle Telesina, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, a mezzo di una nota inviata in data 3.12.2024, alle ore 18.57, dall’indirizzo di posta elettronica certificata della società A.S.D. Scuola Calcio Valle Telesina all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Campania, nonché agli indirizzi e-mail della sezione A.I.A. di Benevento e del Comitato Regionale Arbitri Campania, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, della sezione A.I.A. di Benevento e dell’arbitro della gara Grippo – Valle Telesina disputata il 3.12.2024 e valevole per il campionato Allievi Under 17 della Delegazione Provinciale di Benevento;

ASD SCUOLA CALCIO VALLE TELESINA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Luana Bassani;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Luana BASSANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SCUOLA CALCIO VALLE TELESINA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Luana BASSANI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SCUOLA CALCIO VALLE TELESINA;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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