FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.302/AA del 30/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARMAROLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 335 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lucio ARMAROLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCIO ARMAROLI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito (appartenente alla Sezione AIA di TERAMO), in violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver egli al termine della gara SAMBUCETO CALCIO vs SAN SALVO CALCIO disputata in data 06.10.2024 e valida per il Campionato di Eccellenza Gir. A del Comitato/Delegazione LND Abruzzo della corrente stagione sportiva, inviato tramite l’applicazione di messaggistica istantanea denominata “Whatsapp” sull’utenza telefonica mobile in uso all’OA Gilberto GREGORIS (associato AIA Sez. PESCARA), che in occasione della anzidetta gara aveva svolto il ruolo/compito di O.T. e come tale sottoposto ad esame e giudizio l’operato della terna arbitrale cui era stata affidata la direzione dell’incontro de quo, un messaggio scritto dal contenuto irriguardoso, irriverente e finanche offensivo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucio ARMAROLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di sospensione per il Sig. Lucio ARMAROLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.